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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 13/02/2026.0028660.U adottata dall’ARPAE in data 13 febbraio 2026 recante la “Comunicazione di improcedibilità dell’istanza” trasmessa alla società ricorrente e relativa all’istanza di autorizzazione unica da questa presentata ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 8,1 MW da realizzarsi in Via San Carlo, loc. Villanova, nel Comune di Ferrara; - della nota prot. n. 24/02/2026.0035351.U del 24 febbraio 2026 recante “Riscontro a istanza di riesame avverso la comunicazione di improcedibilità” con la quale l’ARPAE ha comunicato alla società ricorrente il mancato accoglimento della domanda di riesame da questa formulata e la conseguente conferma dell’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica; NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dall’ARPAE e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico da 8,1 MW e successivo diniego dell'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui ARPAE ha dichiarato improcedibile l'istanza di autorizzazione unica relativa a un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Ferrara e ha confermato tale esito respingendo l'istanza di riesame. La ricorrente ha contestato l'interpretazione dell'articolo 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, sostenendo che la disposizione non vieti l'installazione di impianti FER non rientranti nell'Allegato A nella buffer zone di siti UNESCO. In subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, prospettando questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.l. n. 175/2025, convertito dalla l. n. 4/2026, e dell'articolo 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, per violazione, tra gli altri, degli articoli 3, 9, 11, 41, 77 e 117, primo comma, Cost., nonché dei principi dell'Unione europea sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili. In sede cautelare è stata chiesta la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni giuridiche dedotte richiedessero un approfondimento nella fase di merito e non le ha quindi definite in via cautelare. Ha tuttavia ravvisato un periculum in mora prevalente in favore della società, limitatamente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Ha pertanto accolto la domanda cautelare nei limiti necessari a sospendere l'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni prospettate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato la necessità di un approfondimento nel merito e il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi.

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 190/2024

    La disposizione è oggetto della controversia, poiché la ricorrente contesta l'interpretazione secondo cui vieterebbe determinati impianti FER nella buffer zone dei siti UNESCO; la questione non è stata definita nell'ordinanza cautelare.

  • art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4

    La disposizione, che ha introdotto l'articolo 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, è stata impugnata anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, ma il TAR non ha deciso la relativa questione in sede cautelare.

  • art. 77 Cost.

    La ricorrente ha prospettato la violazione dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza; l'ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla questione.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza; l'ordinanza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 9 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; l'ordinanza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 11 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo; l'ordinanza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 41 Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione della libertà di iniziativa economica; l'ordinanza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    La ricorrente ha dedotto la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo; l'ordinanza non esamina nel merito tale censura.

Massime di principio

  • Quando le questioni interpretative e di legittimità sollevate contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviarne l’esame alla fase di merito e decidere provvisoriamente sulla base del bilanciamento degli interessi.
  • In una controversia relativa all’autorizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, il periculum in mora può essere ravvisato nella possibile perdita dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete; la tutela cautelare può essere limitata alla sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere accolta anche solo nei limiti strettamente necessari a preservare l’utilità concreta della futura decisione di merito, senza anticipare la definizione delle questioni interpretative o costituzionali controverse.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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