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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37700/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spano era ritenuto gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata a delitti contro la inviolabilita del domicilio informatico e contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. In qualità di rappresentante di Legalpromo s.r.l., insieme ad altri, avrebbe ottenuto notizie riservate dell'INPS tramite la corruzione del funzionario Di Lorenzo che effettuava accessi abusivi. Il GIP aveva inizialmente rigettato la cautela ritenendo che il sequestro delle societa avesse neutralizzato le esigenze cautelari. Il PM aveva presentato appello e il Tribunale di Palermo aveva applicato gli arresti domiciliari; Spano ha impugnato la misura in Cassazione deducendo violazione del principio di proporzionalita e adeguatezza, mancata concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, inesistenza del pericolo di recidiva alla luce del sequestro e delle dimissioni dalla carica, e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale che aveva dedotto il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio sulla base di fatti non chiaramente collegati alle imputazioni e senza indicare specifiche circostanze concrete. In particolare la Corte ha osservato che non era stato spiegato il nesso tra versamenti a un presunto nuovo canale informativo nell'estate 2021 e i fatti per cui si procede, nè come, dopo il sequestro delle societa, l'indagato potesse attualmente reiterare reati della stessa specie. Perche l'esigenza cautelare ex art. 274 lett. a) CPP sia sussistente deve emergere un pericolo concreto e attuale correlato alla personalita e alle condotte dell'indagato. Per questi motivi l'ordinanza impugnata e' stata annullata senza rinvio quanto al profilo relativo all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. a) cod. proc. pen.

    Il pericolo di inquinamento probatorio richiesto dalla norma deve essere concreto e attuale; non puo' fondarsi su affermazioni generiche o sul semplice ruolo dell'indagato nell'organizzazione. Il giudice deve indicare specifiche circostanze di fatto che permettono di ritenere probabile l'intralcio o la manipolazione delle prove.

  • legge 8 agosto 1995, n. 332

    La modifica normativa richiede che il pericolo di inquinamento probatorio sia valutato nella sua concretezza e attualita; se l'indagato non ha tenuto condotte dirette a pregiudicare la prova per un lungo periodo dalla conoscenza delle indagini, il pericolo va escluso.

  • Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995 (Papa)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui il pericolo ex art. 274 lett. a) deve essere identificato secondo la regola dell'id quod plerumque accidit e richiede motivazione adeguata e specifica.

  • Sez. III, n. 40535 del 12/10/2007 (Russo)

    La pericolosita' dev'essere concretamente correlata alla personalita' e alle condotte dell'indagato; non puo' essere desunta solo dal suo ruolo nell'organizzazione.

  • Sez. 6, n. 69 dell'1/01/1995 (Cerciello)

    Ribadisce che il ruolo nell'organizzazione non basta per fondare il pericolo di inquinamento probatorio senza elementi fattuali specifici.

  • Sez. I, n. 4153 del 13/10/1993 (Iannaccone)

    La concretezza del pericolo implica riferimento a situazioni effettive e controllabili sulla base degli atti del procedimento.

  • Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017 (F.)

    Principio secondo cui la concretezza e l'attualita' del pericolo di inquinamento vanno escluse se l'indagato, per un protratto periodo dalla conoscenza delle indagini, non ha posto in essere condotte volte a pregiudicare l'integrita' della prova.

Massime di principio

  • Per disporre misure cautelari basate su pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274 lett. a) CPP il giudice deve indicare circostanze fattuali specifiche e attuali che rendano probabile l'effettiva capacita' dell'indagato di turbare le prove; non sono sufficienti affermazioni generiche o il solo ruolo nell'organizzazione.
  • La gravita' del reato o il titolo dell'imputazione non possono da soli giustificare la misura cautelare senza nessi concreti con il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Il sequestro di societa e la rimozione dall'incarico amministrativo sono elementi rilevanti che possono attenuare il pericolo di recidiva; il giudice deve valutare e motivare come tali provvedimenti incidano sulle esigenze cautelari.
  • Un lungo intervallo temporale senza condotte volte a compromettere le prove dalla presa di conoscenza delle indagini indebolisce l'assunto di pericolo concreto e puo' portare all'esclusione della misura cautelare fondata su tale pericolo.
  • Se la motivazione della misura cautelare e' viziata per mancanza di collegamenti concreti tra fatti contestati e presunte condotte successive, la Corte di legittimita puo' annullare l'ordinanza senza rinvio per difetto motivazionale relativo all'art. 274 lett. a).
  • Nel ricorso cautelare il principio di proporzionalita e adeguatezza impone che la privazione della liberta personale sia giustificata da esigenze effettive e specifiche, non da mere congetture investigative.

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