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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20.02.2025 n. 42/2025.

Giustizia amministrativa202501179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42/2025. Il TAR ha rilevato che la sentenza da ottemperare, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, indicati come depositati in formato digitale a corredo del ricorso, non risultavano presenti sul sistema informatico della Giustizia amministrativa né erano altrimenti visualizzabili. L'omissione del deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da eseguire e della documentazione necessaria è stata ritenuta potenzialmente determinante ai fini dell'ammissibilità del ricorso e rilevabile d'ufficio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha rilevato d'ufficio la mancata disponibilità nel sistema informatico del provvedimento da ottemperare e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione, evidenziando che tale omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha concesso alle ricorrenti un termine per il deposito o la regolarizzazione della documentazione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Il deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione necessaria deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; la mancata disponibilità degli atti può incidere sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice, prima della decisione, di assegnare un termine per il deposito della documentazione o per il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare e rendere effettivamente visualizzabili nel fascicolo telematico il provvedimento del quale chiede l'esecuzione e i documenti necessari a dimostrarne il passaggio in giudicato e, ove rilevante, la notificazione; la loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
  • Quando rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dalla mancata produzione o visualizzabilità della documentazione essenziale, il giudice deve consentire il contraddittorio assegnando un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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