Ordinanza n. 68/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20.02.2025 n. 42/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42/2025
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42/2025. Il TAR ha rilevato che la sentenza da ottemperare, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, indicati come depositati in formato digitale a corredo del ricorso, non risultavano presenti sul sistema informatico della Giustizia amministrativa né erano altrimenti visualizzabili. L'omissione del deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da eseguire e della documentazione necessaria è stata ritenuta potenzialmente determinante ai fini dell'ammissibilità del ricorso e rilevabile d'ufficio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha rilevato d'ufficio la mancata disponibilità nel sistema informatico del provvedimento da ottemperare e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione, evidenziando che tale omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha concesso alle ricorrenti un termine per il deposito o la regolarizzazione della documentazione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Il deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione necessaria deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; la mancata disponibilità degli atti può incidere sull'ammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice, prima della decisione, di assegnare un termine per il deposito della documentazione o per il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare e rendere effettivamente visualizzabili nel fascicolo telematico il provvedimento del quale chiede l'esecuzione e i documenti necessari a dimostrarne il passaggio in giudicato e, ove rilevante, la notificazione; la loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- Quando rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dalla mancata produzione o visualizzabilità della documentazione essenziale, il giudice deve consentire il contraddittorio assegnando un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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