Ordinanza n. 3767/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento -con il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0067017 del 13.02.2025, comunicato in pari data, con cui il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DISAI – DG IPPICA – DIPP IV, ha comunicato “la conclusione del procedimento avviato con prot. n. 0129278 del 18 marzo 2024, avente ad oggetto la verifica del corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di sovvenzione per l'anno 2022” e contestato alla ricorrente “le spese sostenute e ritenute non ammissibili dalle commissioni preposte al controllo, per un importo complessivo pari a € 1.042.035,79”, riservandosi “… di procedere, con apposito decreto al recupero della somma suddetta”; - del Verbale della commissione di riesame prot. n. 0618363 del 22.11.2024 avente ad oggetto “Verifica volta al riesame del Verbale della Commissione di valutazione svolta in data 4 marzo 2024 per il corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore delle Società di corse per l'anno 2022”; - del provvedimento prot. n. 019278 del 18.03.2024 avente ad oggetto “esito verifica rendicontazione di cui all'art. 7, comma 3, degli accordi sostitutivi sottoscritti tra il Ministero e le Società riconosciute per l'anno 2022 – comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.” con cui il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha comunicato che “Alla luce delle valutazioni della Commissione, risultano spese non accettabili per un importo di € 934.650,91 come indicato nel verbale allegato alla presente”; - del “Verbale Commissione incaricata di verificare il corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società di corse per l'anno 2022 – Decreto n. 036907 del 12/07/2023. Verifica SIFJ s.p.a. (ippodromo Taranto)” del 04.03.2024; - della nota prot. n. 0110122 del 06.03.2024 di “trasmissione verbale ed allegati II Commissione verifica delle erogazioni pubbliche in favore della Società di corse anno 2022 – Decreto n. 0363907 del 12/07/2023 – Taranto SIFJ s.p.a.” con cui il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha comunicato che “Le risultanze della Commissione riportano, rispetto a quanto rendicontato dalla SIFJ di Taranto, spese non ammissibili pari a € 943.650,91”; - del Decreto Direttoriale n. 363907 del 12.03.2023 del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, qualora ritenuto avente efficacia retroattiva; Nonchè, ove occorra - dell'Accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/90 del Maggio 2022 “disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentali e Forestali e la società di corse S.I.F.J. s.p.a.” ove: > l'art. 1, co. 1 (“Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene redatto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e in attuazione del D.M. 6 maggio 2020, n. 4701 e successivi decreti attuativi”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere che con la locuzione “e successivi decreti attuativi” debba intendersi che i decreti attuativi possono essere applicati anche se successivi, non solo, al D.M. 6 maggio 2020, n. 4701, ma anche alla sottoscrizione dell'accordo sostitutivo stesso o, comunque, alla conclusione del periodo di vigenza dello stesso accordo sostitutivo; > l'art. 7, co. 3, (“Per le esigenze di verifica del corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società il Ministero effettua controlli a campione disposti in qualsiasi momento su atti e documenti riferiti ai costi di esercizi sostenuti dagli ippodromi”) dovesse essere interpretato nel senso che il Ministero può effettuare controlli anche successivi al periodo di vigenza dell'accordo sostitutivo e all'annualità di riferimento della sovvenzione; - del Decreto Direttoriale n. 363907 del 12.2023 del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste in ogni sua parte di interesse e, in ogni caso, ove: > l'art. 3, co. 1: (“I costi ammessi a rendicontazione (All. 2) sono quelli afferenti alla organizzazione delle corse e alla gestione degli ippodromi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di corse nell'anno 2022”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere applicabile il criterio di competenza (costo sorto nel 2022) e, non già, il criterio di cassa (costo sostenuto nel 2022); > l'art. 3, co. 2: (“La documentazione contabile prodotta deve riferirsi a prestazioni di beni e servizi resi nel medesimo anno”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere applicabile il criterio di competenza (costo sorto nel 2022) e, non già, il criterio di cassa (costo sostenuto nel 2022); > all'art. 3, co. 4: (“Non rientrano nelle voci di costo ammissibili le seguenti voci: a) Imposte sul reddito della società di corse; b) imposte comunali o regionali; c) Spese di consulenza contro le Amministrazioni Pubbliche”) vengono ritenute non ammissibili le voci di costo afferenti alle “imposte comunali o regionali”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.i.f.j. S.p.a. il 16/6/2026 PREVIA SOSPENSIVA ANCHE EX ART. 56 C.P.A: - del provvedimento prot. n. 0067017 del 13.02.2025, comunicato in pari data, con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DISAI – DG IPPICA – DIPP IV, ha comunicato “la conclusione del procedimento avviato con prot. n. 0129278 del 18 marzo 2024, avente ad oggetto la verifica del corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di sovvenzione per l’anno 2022” e contestato alla ricorrente “le spese sostenute e ritenute non ammissibili dalle commissioni preposte al controllo, per un importo complessivo pari a € 1.042.035,79”, riservandosi “… di procedere, con apposito decreto al recupero della somma suddetta”; - del Verbale della commissione di riesame prot. n. 0618363 del 22.11.2024 avente ad oggetto “Verifica volta al riesame del Verbale della Commissione di valutazione svolta in data 4 marzo 2024 per il corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore delle Società di corse per l’anno 2022”; - del provvedimento prot. n. 019278 del 18.03.2024 avente ad oggetto “esito verifica rendicontazione di cui all’art. 7, comma 3, degli accordi sostitutivi sottoscritti tra il Ministero e le Società riconosciute per l’anno 2022 – comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.” con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha comunicato che “Alla luce delle valutazioni della Commissione, risultano spese non accettabili per un importo di € 934.650,91 come indicato nel verbale allegato alla presente”; - del “Verbale Commissione incaricata di verificare il corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società di corse per l’anno 2022 – Decreto n. 036907 del 12/07/2023. Verifica SIFJ s.p.a. (ippodromo Taranto)” del 04.03.2024; - della nota prot. n. 0110122 del 06.03.2024 di “trasmissione verbale ed allegati II Commissione verifica delle erogazioni pubbliche in favore della Società di corse anno 2022 – Decreto n. 0363907 del 12/07/2023 – Taranto SIFJ s.p.a.” con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha comunicato che “Le risultanze della Commissione riportano, rispetto a quanto rendicontato dalla SIFJ di Taranto, spese non ammissibili pari a € 943.650,91”; - del Decreto Direttoriale n. 363907 del 12.03.2023 del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, qualora ritenuto avente efficacia retroattiva; NONCHÉ, OVE OCCORRA - dell’Accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/90 del Maggio 2022 “disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentali e Forestali e la società di corse S.I.F.J. s.p.a.” ove: l’art. 1, co. 1 (“Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che viene redatto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e in attuazione del D.M. 6 maggio 2020, n. 4701 e successivi decreti attuativi”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere che con la locuzione “e successivi decreti attuativi” debba intendersi che i decreti attuativi possono essere applicati anche se successivi, non solo, al D.M. 6 maggio 2020, n. 4701, ma anche alla sottoscrizione dell’accordo sostitutivo stesso o, comunque, alla conclusione del periodo di vigenza dello stesso accordo sostitutivo; l’art. 7, co. 3, (“Per le esigenze di verifica del corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società il Ministero effettua controlli a campione disposti in qualsiasi momento su atti e documenti riferiti ai costi di esercizi sostenuti dagli ippodromi”) dovesse essere interpretato nel senso che il Ministero può effettuare controlli anche successivi al periodo di vigenza dell’accordo sostitutivo e all’annualità di riferimento della sovvenzione; - del Decreto Direttoriale n. 363907 del 12.2023 del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste in ogni sua parte di interesse e, in ogni caso, ove: l’art. 3, co. 1: (“I costi ammessi a rendicontazione (All. 2) sono quelli afferenti alla organizzazione delle corse e alla gestione degli ippodromi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di corse nell’anno 2022”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere applicabile il criterio di competenza (costo sorto nel 2022) e, non già, il criterio di cassa (costo sostenuto nel 2022); l’art. 3, co. 2: (“La documentazione contabile prodotta deve riferirsi a prestazioni di beni e servizi resi nel medesimo anno”) dovesse essere interpretato nel senso di ritenere applicabile il criterio di competenza (costo sorto nel 2022) e, non già, il criterio di cassa (costo sostenuto nel 2022); all’art. 3, co. 4: (“Non rientrano nelle voci di costo ammissibili le seguenti voci: a) Imposte sul reddito della società di corse; b) imposte comunali o regionali; c) Spese di consulenza contro le Amministrazioni Pubbliche”) vengono ritenute non ammissibili le voci di costo afferenti alle “imposte comunali o regionali”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA ANCHE EX ART. 56 C.P.A. - della nota prot. n. 0254462 del 27.05.2026 con cui il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – a seguito dell’escussione della polizza fidejussoria costituita dalla S.I.F.J. s.p.a. (per l’importo di € 221.590,80) – ha intimato alla ricorrente, “atteso altresì che nulla è stato pronunciato dal TAR di Roma in ordine al contenzioso de quo in assenza di richiesta di sospensiva”, di provvedere al pagamento della contestata somma “pari ad euro 820.444,99 […] entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente”; NONCHÉ, OVE OCCORRA, - della nota prot. n. 0517641 del 03.10.2025 con cui il Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in ragione delle contestazioni di cui agli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale, ha escusso “formalmente l’atto di fidejussione n. 501711919 avente come contraente la SIFJ SpA …” escutendo la polizza fidejussoria versata dalla ricorrente in ragione dell’accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/90 sottoscritto tra le parti per un importo pari ad € 221.590,80; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali di verifica della rendicontazione della sovvenzione per l'anno 2022, contestazione di spese non ammissibili e successiva intimazione di pagamento dopo l'escussione parziale della fideiussione
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui il Ministero ha concluso la verifica sul corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di sovvenzione per l'anno 2022, contestando spese ritenute non ammissibili per oltre un milione di euro e riservando il recupero delle somme. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione di verifica e di riesame, il decreto direttoriale applicato dall'Amministrazione, l'accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990 e, con motivi aggiunti, la nota con cui il Ministero ha intimato il pagamento di euro 820.444,99 dopo l'escussione di una fideiussione per euro 221.590,80. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'erronea efficacia temporale e l'erronea interpretazione degli atti regolatori della sovvenzione, sostenendo che i controlli non potessero essere effettuati oltre il periodo di vigenza dell'accordo e sull'annualità già conclusa, che i costi dovessero essere valutati secondo il criterio di cassa anziché secondo quello di competenza e che le imposte comunali o regionali non fossero escluse dalla rendicontazione. Ha inoltre contestato il recupero delle somme in quanto non conforme alla disciplina negoziale dell'art. 12 dell'accordo, che sembrerebbe limitare la sanzione entro determinati importi percentuali. La questione di giurisdizione relativa alla domanda introdotta con i motivi aggiunti è stata riservata al merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. In sede cautelare ha ritenuto che il ricorso non fosse privo di rilievo, soprattutto quanto all'efficacia e all'ambito applicativo della sanzione prevista dall'art. 12 dell'accordo sostitutivo. Secondo il Collegio, tale disciplina negoziale sembrerebbe ostare al recupero delle somme oltre gli importi percentuali ivi previsti e regolati; i principi generali invocati dall'Avvocatura non appaiono sufficienti, poiché dovrebbero cedere rispetto all'esplicita regolazione negoziale della fattispecie. Il TAR ha richiesto all'Amministrazione documentati e idonei chiarimenti su tale profilo, ha confermato gli effetti del decreto cautelare monocratico che aveva impedito l'incameramento della somma sino alla trattazione collegiale e ha mantenuto la sospensione degli effetti degli atti impugnati nei limiti già stabiliti. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
L'accordo sostitutivo costituisce la disciplina negoziale dei rapporti tra Amministrazione e società beneficiaria; la portata delle sanzioni e del recupero deve essere valutata anche alla luce delle sue specifiche clausole.
art. 55 c.p.a.
È stato utilizzato per la decisione cautelare collegiale e per il rinvio della causa al merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, la fissazione della data di trattazione del merito; il TAR ha fissato l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base del decreto cautelare monocratico che ha mantenuto integra la situazione sino alla trattazione collegiale.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un recupero di sovvenzioni pubbliche, la disciplina negoziale contenuta nell'accordo sostitutivo deve essere considerata quale parametro specifico per determinare presupposti, misura e limiti della sanzione e del recupero.
- Quando un accordo sostitutivo disciplina espressamente la misura del recupero o della sanzione, il richiamo dell'Amministrazione a principi generali non è di per sé sufficiente a giustificare un recupero eccedente i limiti stabiliti dall'accordo.
- Se la controversia presenta profili di giurisdizione che richiedono approfondimenti incompatibili con l'urgenza cautelare, il giudice amministrativo può riservarne l'esame al merito senza definire immediatamente la questione.
- La necessità di acquisire dall'Amministrazione chiarimenti documentati su un profilo decisivo della pretesa di recupero può giustificare la conferma della tutela cautelare e il rinvio della causa alla trattazione di merito.
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