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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10140/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero, senza porre spese a carico della parte pubblica. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla responsabilità per detenzione e porto d'arma comune da sparo e lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, nonché quanto all'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio definito con rito abbreviato il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., pur affermando la responsabilità dell'imputato per detenzione e porto di arma comune da sparo e per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, unificate dalla continuazione, con condanna alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per saltum deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, sostenendo che nella specie sarebbero presenti tutti gli indicatori del metodo mafioso, poiché la gambizzazione della persona offesa a colpi di arma da fuoco sarebbe stata eseguita per ritorsione rispetto alla condotta di un terzo soggetto. La Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato a proporre una ricostruzione alternativa, in fatto, dell'episodio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso l'aggravante valorizzando il difetto di prova dell'appartenenza dell'imputato al clan camorristico indicato, l'assenza di indicazioni sulle ragioni del litigio, sulla dinamica del fatto e sulle cause del successivo alterco.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte non entra nel merito della configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso; censura il ricorso perché contrappone una ricostruzione fattuale alternativa alle emergenze processuali e alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 56 c.p.p.

    non determinabile

  • art. 609 c.p.p.

    non determinabile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si risolve nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, svincolata dalle emergenze processuali e dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura dell'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso richiede un effettivo confronto con le rationes decidendi poste dal giudice di merito; non è sufficiente affermare in modo assertivo la presenza degli indicatori del metodo mafioso senza misurarsi con le ragioni per cui la circostanza è stata esclusa.
  • In sede di legittimità non può essere chiesto alla Corte di sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia coerente e sorretta da elementi specifici, come il difetto di prova dell'appartenenza al sodalizio, l'incertezza sulle ragioni del litigio e sulla dinamica dell'episodio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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