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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Notifica dell'invito a fornire chiarimenti - Attestazione dell'agente postale circa il soggetto consegnatario - Contestazione - Querela di falso - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente negava la ricezione dell'invito dell'Ufficio. Tuttavia, sulla ricevuta della raccomandata risultava l'attestazione dell'agente postale relativa al soggetto che aveva ricevuto la comunicazione. La questione riguardava quindi il valore probatorio di tale attestazione e lo strumento processuale necessario per contestarla.

La decisione

La contestazione della ricezione non può essere proposta mediante una semplice negazione o una contestazione ordinaria, quando la consegna risulti attestata dall'agente postale sulla ricevuta della raccomandata. Tale attestazione costituisce atto assistito da fede privilegiata e può essere superata soltanto mediante querela di falso. Il contribuente, pertanto, non può limitarsi a dichiarare di non aver ricevuto l'invito, ma deve attivare lo specifico procedimento di querela di falso.

Norme richiamate

  • Disciplina della querela di falso e della fede privilegiata degli atti pubblici

    L'attestazione dell'agente postale concernente la consegna della raccomandata e l'identità del soggetto consegnatario ha efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti avvenuti in sua presenza. La contestazione dell'attestazione richiede la querela di falso.

  • Norme sulla notificazione degli atti tributari tramite raccomandata

    La ricevuta della raccomandata, se regolarmente compilata e sottoscritta o comunque attestata dall'agente postale, può provare l'avvenuta consegna dell'atto e l'identità del consegnatario, salvo rimozione dell'efficacia probatoria tramite querela di falso.

Massime di principio

  • Quando la consegna di un atto risulta attestata da un pubblico ufficiale o da un agente postale nell'esercizio delle sue funzioni, la mera negazione del destinatario non è sufficiente a contestarne l'efficacia.
  • Se si intende contestare la veridicità dell'attestazione relativa al soggetto che ha ricevuto la raccomandata, occorre proporre querela di falso, non una semplice eccezione o prova contraria.
  • La contestazione ordinaria può riguardare eventualmente aspetti estranei alla fede privilegiata dell'attestazione, ma non i fatti direttamente certificati dall'agente postale senza attivare il procedimento previsto per il falso.
  • È quindi essenziale distinguere tra la validità formale della notificazione, la regolarità della consegna e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'attestazione dell'agente notificatore.

Testo integrale

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