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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36775/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente lamentava che la Corte di appello avesse errato nel computo dei termini non tenendo conto della sospensione ex art. 83, comma 2, dl. n. 18/2020 (sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19), che incideva sia sul termine per il deposito della motivazione sia sul termine per proporre impugnazione, rendendo quindi tempestivo l'appello depositato il 8 luglio 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale era stata depositata entro i 60 giorni ma il termine di deposito veniva sospeso dall'11 marzo al 11 maggio 2020 (effetto dell'art. 83 dl. n. 18/2020), con ripresa del decorso il 12 maggio 2020. Ne è conseguito che il termine complessivo per il deposito della motivazione scadeva il 26 maggio 2020; da tale data decorreva il termine di impugnazione di 45 giorni che scadeva il 10 luglio 2020. Poiché l'atto di appello è stato depositato l'8 luglio 2020, lo stesso era tempestivo. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    "Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per ... il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio ... per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

    La sospensione ex lege interrompe il decorso dei termini processuali (compreso il termine per il deposito della motivazione e per proporre impugnazioni). I termini che iniziano durante la sospensione riprendono a decorrere solo al termine del periodo sospensivo (qui dal 12 maggio 2020).

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il termine (sessanta giorni) per il deposito della motivazione della sentenza; il computo di tale termine è influenzato dalla sospensione emergenziale.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre impugnazione (45 giorni) decorrente dalla scadenza del periodo previsto per la motivazione; il termine d'impugnazione parte dunque dopo il termine per la motivazione, salvo le sospensioni.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica che il dies a quo per la proposizione dell'impugnazione è il termine dell'intero arco temporale destinato alla stesura della motivazione: il deposito anticipato della motivazione non anticipa l'inizio del termine per l'impugnazione.

  • art. 172 disp. att. cod. proc. pen. e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione ai limiti formali della motivazione del ricorso per cassazione e alla disciplina (espositiva) degli atti introduttivi del ricorso.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 127/2020 (richiamato)

    Norma procedurale citata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alle disposizioni emergenziali di funzionamento; non incide sul merito del computo dei termini qui deciso.

Massime di principio

  • La sospensione ex lege dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 opera anche sui termini per il deposito della motivazione e sulle impugnazioni: i termini che decorreranno durante il periodo sospensivo sono differiti e riprendono solo alla cessazione della sospensione.
  • Il deposito anticipato della motivazione non fa decorrere anticipatamente il termine per proporre impugnazione: il dies a quo rimane la scadenza dell'intero periodo previsto per la motivazione, salvo sospensioni.
  • Per i calcoli dei termini in presenza di sospensioni (es. 9 marzo-11 maggio 2020) si deve considerare il giorno successivo alla cessazione della sospensione (qui il 12 maggio 2020) come primo giorno utile per la prosecuzione del decorso; da quel punto si ricalcolano i termini residui.
  • Un rifiuto di ammettere un'impugnazione per presunta tardività può essere impugnato in Cassazione ove il computo dei termini non tenga conto di sospensioni o misure emergenziali; la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
  • Nelle controversie procedurali è essenziale verificare tutte le norme emergenziali e le loro modifiche/conversioni (decreti e leggi di conversione) nonché eventuali proroghe o estensioni che possono estendere la disciplina sospensiva anche a periodi successivi.

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