Sentenza n. 206/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza della Corte d’Appello di Potenza recante condanna della Regione Basilicata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva condannato la Regione al pagamento di una somma risarcitoria. La ricorrente ha sostenuto che, nonostante fosse pendente un ricorso per Cassazione contro la sentenza, il capo condannatorio di suo interesse fosse coperto da giudicato interno, poiché non specificamente impugnato. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato anche la nullità della notifica del ricorso alla Regione, disponendone la rinnovazione, e ha prospettato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’ottemperanza per l’assenza di un giudicato formale sul titolo azionato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lettera c), e 114, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, con deposito del provvedimento e dell’eventuale prova del passaggio in giudicato. Nel caso concreto la sentenza della Corte d’Appello era ancora oggetto di ricorso per Cassazione e non risultava munita del crisma della cosa giudicata. Inoltre, la società non aveva prodotto un’attestazione di cancelleria idonea a dimostrare il passaggio in giudicato, neppure limitatamente al capo condannatorio. Il TAR ha escluso di poter svolgere autonomamente indagini sul contenuto della sentenza o esaminare i ricorsi per Cassazione per verificare l’eventuale formazione di un giudicato interno. Tale rilievo ha reso superfluo esaminare l’eventuale estinzione del giudizio derivante dalla mancata rinnovazione della notifica alla Regione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la Regione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario soltanto quando questa sia passata in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Chi propone ottemperanza deve depositare la sentenza azionata e, quando necessario, la prova documentale del suo passaggio in giudicato; il giudice amministrativo non è tenuto a svolgere d’ufficio indagini sui procedimenti di impugnazione pendenti per accertare la formazione del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può indicare alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d’ufficio potenzialmente decisiva, come avvenuto per la possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della sentenza azionata.
- La parte che agisce in ottemperanza deve fornire la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza, anche quando deduca la formazione di un giudicato interno su uno specifico capo della pronuncia.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non è tenuto, nei limiti propri del giudizio, a esaminare d’ufficio i ricorsi per Cassazione o a ricostruire autonomamente il contenuto delle impugnazioni al fine di verificare la formazione del giudicato interno.
- In assenza di giudicato formale e della relativa prova documentale, l’azione di ottemperanza è inammissibile, senza che assuma rilievo decisivo l’eventuale mancata rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte.
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