Sentenza n. 182/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.265 del 6 luglio 2023 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti che lo aveva condannato ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per il valore di €1.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle €1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il ricorso era motivato dall'inerzia dell'Amministrazione e conteneva la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di essere stata pagata e ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato mediante il pagamento dovuto. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, in ragione dell'originaria inerzia che aveva reso necessario il ricorso, e sono state liquidate in €600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; la ricorrente lo ha utilizzato contro l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la declaratoria della cessata materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'originaria inerzia abbia reso necessario il ricorso.
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