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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34410/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte nuove rispetto all'appello e che la richiesta di riqualificazione del fatto richiedesse accertamenti di merito preclusi in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a due anni di reclusione e 400 euro di multa per un reato in materia di monete contraffatte. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente l'ipotesi più grave di detenzione/spendita di monete false con consapevolezza al momento della ricezione, anziché la diversa ipotesi della detenzione in buona fede e successiva consapevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 455 e 453 c.p. in relazione all'art. 457 c.p., chiedendo la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché manifestamente infondato e comunque inedito, non essendo stata formulata in appello la specifica richiesta di riqualificazione; il secondo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione di riqualificazione che imponeva accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità, oltre a risultare anch'esso non devoluto nei termini necessari al giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    individua il vizio di violazione di legge processuale dedotto nel primo motivo; la Corte ne esclude la sussistenza e dichiara la doglianza inammissibile/manifesta infondatezza.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per la dedotta violazione di legge penale nel secondo motivo; la Corte osserva che la questione di riqualificazione è stata proposta tardivamente e richiederebbe valutazioni di fatto non consentite in cassazione.

  • art. 521 c.p.p.

    invocato per sostenere un'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, esclusa dalla Corte.

  • art. 522 c.p.p.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 521 c.p.p.; la Corte ritiene insussistente qualunque violazione del principio di correlazione.

  • art. 453 c.p.

    norma sostanziale richiamata per la qualificazione del fatto in materia di monete contraffatte; la Corte conferma la qualificazione operata nei gradi di merito.

  • art. 455 c.p.

    ritenuto applicabile al caso concreto dalla Corte territoriale e confermato in cassazione, sulla base della consapevolezza della falsità al momento della ricezione della banconota.

  • art. 457 c.p.

    fattispecie alternativa invocata dal ricorrente come più favorevole; la Corte osserva che presuppone la consapevolezza della falsità sopravvenuta dopo la ricezione e che la relativa ricostruzione fattuale non è scrutinabile in cassazione come motivo nuovo.

  • art. 457 c.p. pen.

    citazione materiale del testo; riferita alla stessa fattispecie di cui sopra, come ipotesi di riqualificazione richiesta dal ricorrente.

Massime di principio

  • La questione della riqualificazione giuridica del fatto può essere dedotta anche per la prima volta in cassazione solo nei limiti in cui sia possibile il confronto con il fatto storico già accertato dai giudici di merito; quando la riqualificazione implica nuovi accertamenti fattuali, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito prospettare in cassazione, come motivo nuovo, elementi fattuali o profili di vizio motivazionale che non siano stati specificamente devoluti con l'appello, perché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un improprio riesame del merito.
  • In materia di monete contraffatte, la distinzione tra l'ipotesi più grave e quella meno grave dipende dal momento in cui l'agente acquisisce consapevolezza della falsità: se la consapevolezza sussiste già al momento della ricezione, ricorre la fattispecie più grave; se sopravviene dopo, può venire in rilievo la diversa ipotesi attenuata o alternativa.
  • La consapevolezza della falsità al momento della ricezione può essere desunta da elementi indiziari quali la pluralità delle banconote contraffatte detenute e l'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza del denaro o sulla finalità lecita della detenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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