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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07287/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto separato dalla moglie convenne in giudizio la ex coniuge e più banche, deducendo di aver ricevuto dall'Amministrazione finanziaria una richiesta di chiarimenti su operazioni bancarie sui propri conti correnti, operate con firme che assumeva apocrife e presumibilmente apposte dalla ex moglie. Chiese l'accertamento della falsità di 358 firme e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni, oltre a una domanda subordinata di querela di falso. Il tribunale, dopo CTU grafologica, dichiarò la falsità delle sottoscrizioni ma rigettò la domanda risarcitoria per genericità e mancanza di prova del nesso causale, ritenendo inoltre che il comportamento del titolare del conto fosse tollerante e tale da far ritenere una ratifica o comunque una consapevole acquiescenza alle operazioni. La corte d'appello confermò il rigetto, affermando che dalla falsificazione non era derivato un danno risarcibile, poiché risultava provata la conoscenza da parte del titolare delle movimentazioni e un atteggiamento idoneo a escludere l'antigiuridicità del pregiudizio; richiamò inoltre l'art. 1227 c.c. per sottolineare una negligenza del medesimo tale da interrompere il nesso causale. In cassazione il ricorrente articolò sei motivi: (1) violazione delle norme su ratifica e forma scritta, sostenendo che la corte avesse indebitamente ravvisato una ratifica in un mero comportamento omissivo; (2) violazione dell'art. 1227 c.c. e delle norme bancarie, deducendo che la mancata contestazione degli estratti conto non poteva recidere il nesso causale rispetto alle firme apocrife; (3) errata applicazione degli artt. 1832 c.c. e 119 TUB, poiché l'approvazione degli estratti conto varrebbe solo nei rapporti con la banca e non nei confronti della ex moglie; (4) erronea valutazione presuntiva della consapevolezza e della ratifica implicita, lamentando la violazione delle regole sulle presunzioni; (5) ulteriore censura sulla presunzione di maggior reddito derivante dalle movimentazioni bancarie; (6) violazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c. per avere escluso la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che la corte territoriale non aveva fatto leva su una ratifica formale, bensì sulla tolleranza e sulla consapevolezza del titolare dei conti; che i motivi non coglievano la ratio decidendi, fondata non solo sulla mancata contestazione degli estratti conto ma anche su dichiarazioni dello stesso ricorrente circa la conoscenza delle operazioni e degli importi; e che le censure tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle presunzioni, non consentito in sede di legittimità. È stato quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il risarcimento dei danni pur in presenza dell'accertamento della falsità delle sottoscrizioni. Ha ritenuto che i motivi non attaccassero la ratio decidendi, fondata sulla tolleranza/consapevolezza del titolare dei conti, e che le ulteriori censure sollecitassero un nuovo esame del fatto e del ragionamento presuntivo, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    L'approvazione dell'estratto conto è stata evocata dal ricorrente come istituto rilevante, ma la Corte ha rilevato che i motivi non coglievano la ratio fondata non sulla ratifica formale bensì sulla tolleranza e consapevolezza del cliente; non è stata affermata una regola nuova sulla sua portata soggettiva.

  • art. 1393 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ratifica e rappresentanza; la Corte ha escluso che la decisione d'appello abbia presupposto una ratifica formale.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di falsus procurator; non decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esigenza di una ratifica espressa e formale; la Corte ha ritenuto il motivo non attinente alla ratio.

  • art. 2797 c.c.

    Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza assunzione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 117 d.lgs. 385 del 1993

    Richiamato dal ricorrente nel contesto dei rapporti bancari e della forma delle operazioni; non ritenuto dirimente dalla Corte.

  • art. 119 d.lgs. 385 del 1993

    Invocato per sostenere che l'approvazione degli estratti conto operi solo nei rapporti cliente-banca; il motivo è stato ritenuto inammissibile o non cogliente la ratio.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte d'appello lo ha richiamato per valorizzare la negligenza del titolare del conto; la Cassazione ha rilevato che la decisione poggiava comunque, e in primo luogo, sull'assenza di un danno risarcibile e sulla tolleranza/consapevolezza del cliente.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della motivazione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato con riferimento all'onere della prova; la Corte ha ritenuto le censure non idonee a scalfire la motivazione sulla mancata prova del danno e del nesso causale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha osservato che il ragionamento presuntivo della sentenza impugnata si fondava su più elementi, tra cui le ammissioni del ricorrente.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle presunzioni; non ritenuto decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse le dichiarazioni del ricorrente e la mancata tempestiva contestazione.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per sostenere che le movimentazioni bancarie avevano determinato presunzioni di maggior reddito; la censura è stata considerata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di errore di percezione e valutazione delle prove; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per rimettere in discussione il giudizio di fatto.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha rilevato che, a monte, mancava la prova di un danno risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana; la Corte ha confermato che mancava la prova dell'ingiustizia del danno e del relativo nesso causale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano; irrilevante in assenza di danno accertato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione idonea a mutare l'esito.

  • art. 163 c.p.c.

    Citato nel ricorso; non decisivo.

  • art. 329 c.p.c.

    Citato nel ricorso; non decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del fatto, delle prove o del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, salvo che il motivo colga specificamente la ratio decidendi e indichi un effettivo vizio giuridico.
  • La mancata contestazione delle movimentazioni bancarie, unita a dichiarazioni o altri elementi che dimostrino la piena conoscenza delle operazioni, può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di tolleranza o acquiescenza idonea a escludere, nel caso concreto, l'ingiustizia del danno o il nesso causale.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'assenza di prova del danno risarcibile e sulla mancata dimostrazione della fittizietà delle operazioni, le censure relative alla liquidazione equitativa o ai criteri di responsabilità restano assorbite o comunque non decisive.
  • Le presunzioni semplici sono censurabili in cassazione solo se si deduce in modo puntuale la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o l'omesso esame degli elementi posti a base dell'inferenza; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei medesimi fatti.
  • L'accertamento della falsità di sottoscrizioni o di documenti non implica automaticamente il diritto al risarcimento: occorre pur sempre la prova del danno, della sua ingiustizia e del nesso causale con la condotta dei convenuti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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