Ordinanza n. 374/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVVP poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “Angioma venoso polso sinistro sottoposto a trattamento sclerosante con residua pervietà dei vasi venosi (cod. 63)”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria; ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” ; con riguardo al “codice 63” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri gli ha attribuito il coefficiente 3 nell'apparato AVVP, dichiarandolo inidoneo al concorso in ragione della diagnosi di angioma venoso al polso sinistro, già sottoposto a trattamento sclerosante, con residua pervietà dei vasi venosi, ricondotta al codice 63 della direttiva tecnica approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Sono stati contestati il giudizio sanitario, gli atti e verbali della Commissione, la direttiva tecnica e le norme tecniche concorsuali, nonché le disposizioni del bando relative alle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e alla definitività del giudizio di inidoneità. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli articoli 19 e 66 c.p.a. È stata ordinata una verificazione, da svolgersi in contraddittorio, affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. La Commissione dovrà verificare la sussistenza dell'affezione contestata, la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice attribuibile e l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione conclusiva dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 febbraio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell'incombente istruttorio e delle modalità di svolgimento della verificazione.
D.M. 4 giugno 2014
Individua le direttive tecniche relative alle imperfezioni e infermità rilevanti per l'idoneità al servizio militare e i criteri per la definizione del profilo sanitario; la verificazione dovrà considerare il codice 63 contestato.
art. 11, comma 1, secondo capoverso, del bando di concorso
L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse
Disciplina le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica mediante il richiamo alla normativa e alle direttive tecniche militari.
art. 11, comma 6, secondo capoverso, del bando di concorso
è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali
Prevede la definitività del giudizio sanitario e l'esclusione dalle successive prove, disposizione impugnata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale dipende dalla sussistenza, dall'entità o dagli effetti menomanti di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione sanitaria in contraddittorio per acquisire un accertamento tecnico attendibile.
- La verificazione sanitaria può essere affidata a un organo tecnico militare diverso da quello che ha adottato il giudizio impugnato, purché sia incaricato di accertare in modo specifico la patologia contestata, il codice sanitario applicabile e la conseguente idoneità al reclutamento.
- Nello svolgimento della verificazione, le parti devono essere previamente informate delle operazioni e possono partecipare mediante il difensore e un consulente tecnico, i cui rilievi devono essere riportati nel verbale.
- La decisione sulle spese del giudizio e sulle spese della verificazione può essere differita fino alla conclusione della fase cautelare o istruttoria, quando l'esito della verificazione è ancora necessario per definire la controversia.
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