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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17992/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a svolgere i colloqui visivi con i familiari mediante videochiamata (Skype) per l'impossibilità o la grave difficoltà a recarsi in istituto, per ragioni di distanza, condizioni economiche modeste (attestazione ISEE) e presenza di una figlia di 5 anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis possono essere autorizzati a colloqui audiovisivi solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza; tuttavia il Tribunale di sorveglianza ha valutato che nel caso concreto tali condizioni non sono state provate (l'ISEE non è ritenuto di per sé sufficiente e la logistica/distanza non è stata dimostrata come eccezionale). La Corte ha inoltre precisato che la cessazione della normativa emergenziale non esclude in astratto la possibilità di videocolloqui per casi particolari.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    il colloquio, per quanti sono sottoposti al regime differenziato, sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti; e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione.

    Stabilisce modalità rigorose per i colloqui in 41-bis (presenza in locali attrezzati e, come misura alternativa, il solo colloquio telefonico regolato). La giurisprudenza interpreta il regime come compatibile con videocolloqui solo se sono garantite cautele di sicurezza e controllo e in presenza di impossibilità/gravissima difficoltà del colloquio in presenza.

  • art. 28 Ordinamento penitenziario

    «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»

    Riconosce il valore costituzionale e trattamentale dei rapporti familiari in carcere; giustifica misure che rendano effettivo il diritto ai colloqui, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

  • art. 18, comma 3 Ordinamento penitenziario

    «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»

    Attribuisce ai colloqui con i familiari rilevanza nel trattamento, rafforzando l'obbligo di favorirli salvo ragioni di legge o sicurezza.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Prevede il reclamo giudiziale per la tutela dei diritti dei detenuti; la Corte ricorda che contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comma 4-bis).

  • art. 29 e 30 Costituzione

    Richiamate a tutela della famiglia e dei suoi componenti; il diritto ai colloqui è collegato alla protezione costituzionale della famiglia.

  • art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)

    «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare..."

    Le limitazioni al diritto di vita familiare devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico o prevenzione dei reati; ciò giustifica la bilanciatura tra diritto ai colloqui e esigenze di sicurezza nel regime 41-bis.

  • decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

    Normativa emergenziale che ha autorizzato i colloqui a distanza durante la pandemia per tutti i detenuti; la Corte osserva che, pur cessata l'emergenza, tale previsione ha influenzato la giurisprudenza riconoscendo la possibilità dei videocolloqui in casi particolari.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 61 e 73 cit.)

    Regolamento di esecuzione che disciplina aspetti operativi dei colloqui; conferma che il legislatore e l'Amministrazione definiscono le modalità concrete dei contatti familiari.

Massime di principio

  • Il regime dell'art. 41-bis non esclude in astratto i videocolloqui: possono essere autorizzati ove ricorra l'impossibilità o la gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, purché siano adottate modalità che garantiscano i controlli e la sicurezza richiesti dal regime.
  • La disciplina emergenziale (d.l. n. 29/2020) ha ampliato l'uso dei colloqui a distanza, ma la cessazione delle misure straordinarie non annulla la possibilità di autorizzazioni individuali per casi specifici e debitamente provati.
  • Onere della prova a carico del richiedente: il detenuto deve documentare l'esistenza di difficoltà eccezionali (distanze rilevanti, accertata indigenza, impedimenti comprovati). L'ISEE da solo può non essere ritenuto sufficiente a dimostrare l'impossibilità o la gravissima difficoltà.
  • La valutazione delle circostanze concrete (distanza, costi, situazione familiare) è rimessa al giudice di merito e alle autorità amministrative; in sede di Cassazione il controllo è limitato ai profili di diritto e alla motivazione (inammissibilità o fondatezza solo se violata la legge o la motivazione è manifesta o inesistente).
  • L'Amministrazione penitenziaria deve predisporre modalità tecniche sicure (rete intranet, sistemi di controllo e registrazione) per consentire i videocolloqui senza compromettere le cautele del regime differenziato.

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