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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza di rimessa in pristino n. -OMISSIS-, notificata in data 22.7.2024, allibrata a n. prot. -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, a firma del Responsabile Area Tecnica, ing. -OMISSIS-, inerente all’opera di asfaltatura della strada vicinale, eseguita in carenza dei prescritti titoli abilitativi, che attraversa le p.lle -OMISSIS-, e tramite la quale s’ingiunge al ricorrente di ripristinare “entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, lo stato dei luoghi mediante la rimozione del conglomerato bituminoso realizzato su strada esistente bianca, per una superficie estesa di 195 mq circa (65*3)”; e ove occorra di ogni atto connesso preordinato, consequenziale o lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202400332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino relativa all’asfaltatura di una strada vicinale eseguita in assenza dei prescritti titoli abilitativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con cui gli è stato ingiunto, entro novanta giorni, di ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione del conglomerato bituminoso realizzato su una preesistente strada bianca, per una superficie di circa 195 mq. Dal testo dell’ordinanza interlocutoria non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti costituite una dichiarazione circa la permanenza dell’interesse alla decisione di merito, l’eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, l’indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né esaminato la legittimità dell’ordinanza comunale. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, sull’eventuale rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere e sulle eventuali connessioni con altri giudizi. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza e procedere all’oscuramento delle generalità.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre incombenti istruttori nel processo amministrativo; la disposizione è richiamata quale base dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dell’azione del Tribunale e alla necessità di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione tra giudice e parti finalizzata alla ragionevole durata del processo; il principio giustifica la richiesta di informazioni sull’attualità dell’interesse e sulle eventuali cause di definizione anticipata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, prima della fissazione o della trattazione effettiva del merito, il giudice può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione e se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • In applicazione del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, le parti possono essere chiamate a segnalare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive tra il giudizio pendente e altri giudizi amministrativi, così da consentire una razionale organizzazione della trattazione.
  • La richiesta di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse e sulle sopravvenienze processuali costituisce un incombente istruttorio interlocutorio e non comporta alcuna decisione anticipata sull’ammissibilità, procedibilità o fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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