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Sentenza

Sentenza n. 1031/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 465/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito della somma complessiva di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo 2022-2024. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato e anche la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza, verificando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione, in conformità all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c., giustificassero la mancata applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiede, per l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza, la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo

    La penalità di mora è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico e le altre ragioni ostative, potendo negare o graduare la sanzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale per l'azione di esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo conformativo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica da costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di attribuire rilievo, ai fini della valutazione delle ragioni ostative all'astreinte, a fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014

    non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative

    Il giudice dell'ottemperanza dispone di un ampio potere discrezionale nel verificare le esimenti relative al debitore pubblico e nel determinare l'eventuale ammontare dell'astreinte, potendo anche negarla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della decisione azionata, unitamente alla sua notificazione all'Amministrazione e all'inerzia di quest'ultima, legittima la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, e può attribuire al commissario la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi secondo quanto stabilito dal provvedimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, la rilevanza degli interessi pubblici e ogni altra ragione ostativa, potendo negare o graduare la sanzione per evitare effetti manifestamente iniqui, eccessive locupletazioni o sanzioni afflittive sproporzionate.
  • La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico possono assumere rilievo, quali fatti notori, nella valutazione giudiziale delle ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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