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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05888/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici, manifestamente infondati e in parte reiterativi di questioni già decise con motivazione congrua e puntuale in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo tre ordini di censure. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e, in particolare, l'esclusione della natura arbitraria del trattenimento in questura del ricorrente e di una minore, sostenendo che gli operanti avessero posto in essere un abuso, una prevaricazione o comunque un ingiustificato eccesso, anche in forma putativa. Il secondo motivo riguardava la recidiva qualificata, ritenuta dalla Corte di merito sulla base di precedenti condanne per delitti della stessa specie nel quinquennio, che sarebbero state indice di una perdurante e più intensa capacità a delinquere. L'ultimo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato dal ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze generiche, manifestamente infondate e, in parte, meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando la mancanza di elementi positivi apprezzabili e la personalità negativa dell'imputato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata può essere ritenuta quando vi siano precedenti condanne per delitti della stessa specie nel quinquennio, quali indici di una più intensa e perdurante capacità a delinquere.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o meramente reiterativi di censure già disattese con adeguata motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di un abuso o di un trattenimento arbitrario non è sufficiente se la motivazione di merito qualifica l'attività della polizia come legittima attività di accertamento, fotosegnalamento e attesa di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.
  • La recidiva qualificata può essere correttamente riconosciuta quando i precedenti dell'imputato rivelino una persistente inclinazione a delinquere, specie se relativi a delitti della stessa specie commessi nel quinquennio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione e su un quadro di personalità negativamente apprezzato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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