Cassazione Penale, Sentenza n. 19642/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la violazione dell'art. 599-bis e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per l'ulteriore corso, evidenziando che la decisione d'appello non ha tenuto conto dell'accordo sulle modalità di determinazione della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di gravame per violazione dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen.: la difesa aveva concordato con il Procuratore generale in appello la determinazione della pena e aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di appello; nonostante ciò la Corte d'appello si pronunciava su tutte le doglianze e irrogava una pena più severa rispetto a quella concordata, senza motivare il rigetto dell'accordo.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che descrive il reato per il quale l'imputato era stato condannato (spaccio/cessione di cocaina); richiamata per contestualizzare il fatto-reato.
art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Dispositivo introdotto dalla legge n. 103/2017 che regolamenta la procedura per la richiesta concordata in appello: se le parti concordano sull'accoglimento, indicando anche la pena in caso di nuova determinazione, la Corte deve limitare la cognizione ai motivi non rinunciati e rispettare l'accordo sulla pena salvo motivazione che giustifichi diversità.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale contenente le forme previste per le istanze in appello; serve a individuare le modalità formali con cui le parti possono dichiarare il consenso sull'accoglimento parziale o totale dei motivi.
art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (poi abrogato dal d.l. n. 92/2008)
Riferimento storico giurisprudenziale: disciplina precedente in tema di patteggiamento/concordato in appello cui la Corte richiama la giurisprudenza interpretativa, pur se la norma è stata abrogata.
art. 129 cod. proc. pen.
Citata in riferimento alle questioni che, in passato, il giudice d'appello non era tenuto a motivare quando l'imputato rinunciava ai motivi d'impugnazione (es. insussistenza di cause di proscioglimento); la corte ne richiama l'applicazione comparata con l'istituto del concordato in appello.
legge n. 103/2017
Norma che ha introdotto l'art. 599-bis nel codice di procedura penale, regolando la procedura di concordato in appello e la necessità che la pena concordata venga indicata e considerata dal giudice.
d.l. n. 92/2008
Atto normativo che ha abrogato disposizioni precedenti citate nella giurisprudenza richiamata; menzionato per ricostruire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'istituto.
Massime di principio
- Quando difesa e pubblico ministero concordano in appello sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis, la corte d'appello deve tenerne conto e non può imporre una pena diversa senza motivazione adeguata.
- La richiesta concordata comporta una limitazione della cognizione del giudice alle sole questioni non rinunciate dalle parti; i motivi espressamente rinunciati non devono essere riesaminati.
- Se il giudice territoriale ignora o non dà conto dell'accordo tra le parti e ne deriva una pena più grave, ciò costituisce vizio di legge rilevante in cassazione e può determinare l'annullamento della sentenza.
- Per evitare contestazioni, l'accordo sulle modalità e sulla misura della pena deve essere documentalmente presente nel fascicolo processuale e richiamato espressamente nella decisione di appello.
- Il giudice che intenda discostarsi dall'accordo deve motivare esplicitamente le ragioni del rifiuto, altrimenti la decisione può essere impugnata per violazione dell'art. 599-bis.
- Consulenza pratica per la difesa: verificare la forma e la trascrizione dell'accordo in udienza e, se la corte non rispetta l'accordo, proporre immediatamente ricorso per cassazione evidenziando la violazione normativa.
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