Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33603/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

L’associazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il gravame proposto dal Comune, l’aveva condannata al pagamento della COSAP dovuta per l’anno 2020. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto che il giudizio di appello non avrebbe potuto validamente proseguire perché, nel corso del processo, era deceduto il suo unico difensore, evento che determina per legge l’interruzione automatica del processo. Ha quindi chiesto la cassazione della sentenza per nullità derivante dalla mancata presa d’atto dell’interruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se l’evento non sia noto al giudice o alle altre parti, e rende invalida ogni attività processuale successiva, compresa la sentenza pronunciata nel giudizio proseguito irritualmente. Poiché nel caso concreto il decesso del difensore era provato, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    La causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante produzione documentale, ma solo dalla parte colpita dall’evento, a tutela della quale le norme sull’interruzione sono poste.

Massime di principio

  • La morte dell’unico difensore della parte costituita comporta l’interruzione automatica del processo, senza che sia necessario che l’evento sia conosciuto dal giudice o dalle altre parti.
  • Se il processo prosegue nonostante l’interruzione automatica, gli atti successivi e la sentenza resa sono affetti da nullità.
  • L’evento interruttivo può essere fatto valere in cassazione mediante documenti, ma soltanto dalla parte nel cui interesse la disciplina dell’interruzione è prevista, non anche d’ufficio dal giudice né dalla controparte come autonoma eccezione di nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.