Sentenza n. 495/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e qualsiasi esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 39 r.d. 773/1931 ed eccesso di potere, sostenendo che la Prefettura non avrebbe considerato la sua incensuratezza, l’assenza di frequentazioni negative, la riconciliazione con la moglie e la successiva remissione della querela, il percorso seguito presso un centro psico-sociale e gli esiti favorevoli di una valutazione psicologica. Ha inoltre richiamato la dichiarazione di un conoscente secondo cui il fucile oggetto della contestazione penale gli sarebbe stato prestato per una battuta di caccia. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, lamentando che l’autorità non avrebbe verificato adeguatamente la completezza e l’esattezza degli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità. Il divieto era stato adottato dopo la revoca del porto di fucile e il sequestro delle armi, sulla base del deferimento del ricorrente per un reato in materia di armi e di una situazione di elevata conflittualità familiare, comprendente una denuncia della moglie per atti persecutori e dissidi anche con il figlio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inconferenti le censure relative all’idoneità psicofisica, poiché il provvedimento non si fondava su tale profilo, bensì sul deferimento per un reato in materia di armi e sulla conflittualità familiare. La remissione della querela del 7 gennaio 2025 era successiva all’adozione del decreto e non poteva renderlo illegittimo ex post; inoltre, la dedotta precedente riconciliazione non era stata dimostrata e non riguardava i conflitti con il figlio. La conflittualità familiare o di vicinato è stata ritenuta idonea a giustificare il divieto, in quanto la disponibilità di armi può agevolare comportamenti gravi e imprevedibili. Il deferimento per un reato in materia di armi è stato ritenuto autonomamente sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità, senza che il prestito del fucile escludesse l’illiceità della condotta. Anche l’eventuale archiviazione per particolare tenuità del fatto, oltre a non essere documentata ed essere sopravvenuta, non avrebbe eliminato la rilevanza del fatto ai fini dell’affidabilità nel buon uso delle armi. Il secondo motivo è stato giudicato generico, perché il difetto di motivazione era soltanto enunciato e non concretamente illustrato; in ogni caso, la motivazione del decreto è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%. Il TAR ha precisato che l’interessato può presentare alla Prefettura un’istanza di revoca valorizzando eventuali sopravvenienze favorevoli, senza che la sentenza imponga un vincolo conformativo sull’esito del riesame.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
Il divieto prefettizio di detenere armi può essere fondato su elementi idonei a evidenziare l’inaffidabilità del destinatario nel buon uso delle armi, inclusi un deferimento per reato in materia di armi e una situazione di elevata conflittualità familiare.
art. 131-bis c.p.
L’eventuale archiviazione per particolare tenuità del fatto, anche se sopravvenuta, non esclude necessariamente la rilevanza amministrativa della condotta ai fini del giudizio di affidabilità nel buon uso delle armi.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è stata considerata, ma le allegazioni sopravvenute e non documentate non hanno inciso sulla legittimità originaria del provvedimento.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere legittimamente fondato su una situazione di elevata conflittualità familiare o di vicinato, poiché la disponibilità di armi può agevolare la commissione di comportamenti gravi e imprevedibili.
- Il deferimento dell’interessato per un reato in materia di armi può essere ritenuto, autonomamente, elemento sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi, anche quando la condotta abbia una limitata offensività sotto il profilo penale.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; la remissione della querela, la riconciliazione familiare o l’archiviazione del procedimento penale sopravvenute non possono rendere illegittimo ex post il divieto, pur potendo essere valorizzate in un’istanza di revoca o riesame.
- Le censure di difetto di motivazione devono indicare concretamente le ragioni per cui la motivazione dell’atto sarebbe insufficiente; la mera enunciazione del vizio, accompagnata da considerazioni generiche, non è idonea a sostenerlo.
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