Cassazione Civile, Ordinanza n. 14361/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che lamentava di essere stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia da due intermediari bancari. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale, liquidato equitativamente, rigettando la domanda di danno patrimoniale. In appello il danneggiato chiedeva il ristoro del pregiudizio patrimoniale, ma la Corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione il ricorrente censurava: 1) la tardiva rilevazione, in appello, dell’inammissibilità di documenti prodotti oltre i termini ex art. 183 c.p.c., deducendo violazione degli artt. 101, comma 2, e 153, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione sollevata d’ufficio; 2) l’asserita illegittima individuazione di un termine di decadenza per chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; 3) la supposizione di un aggravamento colposo del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. senza eccezione di parte, in asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.; 4) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso errore di percezione delle risultanze istruttorie e per mancata considerazione di elementi probatori che avrebbero dimostrato il danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 101, comma 2, c.p.c. perché la questione decisa d’ufficio era meramente processuale e non richiedeva la rimessione al contraddittorio; ha inoltre osservato che, comunque, la Corte territoriale aveva esaminato i documenti tardivi escludendone l’idoneità probatoria, con conseguente difetto di interesse sul punto. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il richiamo all’art. 1227, comma 2, c.c. era solo argomentativo e la decisione di merito si fondava in concreto sulla mancata prova del danno patrimoniale e dell’eventuale possibilità di ottenere mutui a condizioni più favorevoli. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le censure sono respinte perché non colgono la reale ratio della decisione o chiedono una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunce di nullità processuali e ultrapetizione, ma i motivi sono ritenuti infondati o inammissibili per difetto di interesse.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La rimessione al contraddittorio non è necessaria quando la questione rilevata d’ufficio ha sola rilevanza processuale e non incide sul quadro fattuale.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La censura sulla rimessione in termini è assorbita e, in concreto, non consente di superare la tardività dei documenti prodotti.
art. 183 c.p.c.
Il termine di produzione documentale richiamato dal ricorrente è assunto a base della contestazione sulla tardività delle produzioni.
art. 1227, secondo comma, c.c.
Per applicare il concorso colposo del danneggiato occorre eccezione di parte; tuttavia, nel caso concreto il riferimento del giudice di merito è stato considerato solo argomentativo e non decisivo.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è respinta perché il richiamo all’aggravamento del danno non ha inciso sulla decisione, fondata invece sulla mancata prova del danno patrimoniale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non possono essere utilizzati per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo limiti non ricorrenti nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La rimessione in termini o il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non sono necessari quando il rilievo officioso riguarda una questione esclusivamente processuale e non introduce nuovi fatti nel thema decidendum.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la ratio decidendi effettiva non dipende dalla questione contestata, ma da una distinta autonoma ragione non scalfita dal motivo.
- Il richiamo all’art. 1227, comma 2, c.c. presuppone un’eccezione di parte; tuttavia, se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova del danno, l’eventuale riferimento al concorso colposo del danneggiato può risultare meramente argomentativo e non decisivo.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, perché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Quando il pregiudizio patrimoniale è allegato in relazione all’accesso al credito o a condizioni di finanziamento peggiori, il danneggiato deve provare in concreto sia il danno sia il nesso causale con la condotta illecita, non essendo sufficiente una mera prospettazione astratta.
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