Sentenza n. 137/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 677/2024 emessa dal Tribunale di Trapani, sez. lavoro, il 15.11.2024 e pubblicata in pari data nel giudizio portante il r.g. 129/2024 contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, notificata a mezzo pec in forma esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, sezione lavoro, n. 677/2024, notificata al Ministero il 20 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. La sentenza aveva riconosciuto in favore della ricorrente il diritto al pagamento di € 1.000,00, a titolo di bonus Carta del Docente previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato anche il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato la definitività della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Riscontrato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento di € 1.000,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva non spontaneamente adempiuta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario nella misura oggetto di esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- Per proporre l'ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare rispettati il passaggio in giudicato del titolo e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La disciplina che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi alle condanne pecuniarie ex l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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