Cassazione Civile, Ordinanza n. 11700/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di affitto di azienda aventi ad oggetto la gestione di una struttura alberghiera. L'ex affittuaria ha agito chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della concedente e il risarcimento dei danni, deducendo che la società proprietaria/concedente non avrebbe eseguito interventi di straordinaria manutenzione e che, dalla fine del 2014, sarebbero emersi gravi malfunzionamenti degli impianti termico e idrico-sanitario, con conseguente necessità di eseguire lavori a proprie spese e, infine, di chiudere la struttura. Ha inoltre richiesto il ristoro per il mancato utilizzo di alcune camere, per il preteso danno all'immagine commerciale e per il rimborso di spese risultanti da accertamento tecnico preventivo. In appello e poi in cassazione ha censurato: la motivazione della sentenza di primo grado e di quella di appello; la declaratoria di inammissibilità di domande ritenute nuove; l'omessa pronuncia su tali domande; la valutazione delle clausole contrattuali e della disciplina dei vizi della cosa/azienda locata; l'omesso esame di fatti decisivi; la regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando, in sintesi, che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente, che le doglianze sulla nuova domanda e sull'omessa pronuncia erano prive di fondamento, che l'interpretazione del contratto e la valutazione della conoscenza dello stato dei luoghi e degli impianti appartenevano al merito, che il vizio di omesso esame non era deducibile per “doppia conforme” e che il motivo sulle spese non conteneva una censura autonoma ma dipendeva dall'accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che, a sua volta, aveva respinto l'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini di rigetto delle domande risarcitorie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la sentenza conteneva una motivazione percepibile.
art. 348-bis c.p.c.
La norma è stata ritenuta inconferente nel caso concreto, perché disciplina il filtro in appello tramite ordinanza e non la decisione resa con sentenza.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata e, nel caso concreto, contraddittoria rispetto all'accertamento che vi era una sola domanda nuova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per denunciare genericamente errori di merito o di ricostruzione fattuale; richiede la specifica indicazione della norma sostanziale o processuale asseritamente violata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o di questioni; inoltre il vizio non è proponibile in caso di doppia conforme.
art. 426 c.p.c.
Le domande proposte nella memoria integrativa sono state giudicate in parte nuove e quindi inammissibili; la Corte non ravvisa errori di diritto nella relativa valutazione.
art. 336 c.p.c.
Le statuizioni sulle spese dei gradi di merito cadono solo come conseguenza dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione, non autonomamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando sia del tutto mancante o incapace di rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma comprensibile e ancorata ai punti decisivi della controversia è sufficiente.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione di merito o all'interpretazione del contratto in un vizio di violazione di legge senza indicare con precisione le norme ermeneutiche o sostanziali che si assumono violate.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e controverso; non riguarda la mancata considerazione di singoli mezzi istruttori né di questioni giuridiche.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente denunciare il vizio di omesso esame nei termini ordinari, quando le due decisioni di merito abbiano fondato il rigetto sulle medesime ragioni di fatto.
- La censura sulle spese di lite non può essere formulata in modo meramente derivato o ipotetico, ma deve individuare uno specifico errore della statuizione sulle spese, non essendo sufficiente invocarne la caducazione come conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi.
- Quando il contratto preveda la conoscenza dello stato dell'azienda o dell'immobile e l'accettazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, le pretese risarcitorie fondate su vizi o disfunzioni noti o conoscibili al momento della stipula sono in linea di principio destinate al rigetto, salvo specifica prova di fatti sopravvenuti o di diversa allocazione contrattuale del rischio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11642/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →