Cassazione Civile, Ordinanza n. 23435/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento impoesattivo con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al titolare di una ditta individuale maggiori redditi d'impresa per l'anno d'imposta 2008. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del gravame del contribuente, ritenendo regolare la notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 890/1982, dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 137 e segg. c.p.c., sostenendo l'inesistenza della notifica perché eseguita da un soggetto non autorizzato dall'ufficio, tramite agente postale e non tramite messo notificatore speciale; nella memoria ha anche valorizzato il rapporto tra l'art. 29 del D.L. n. 78/2010 e le regole sulla notificazione degli atti tributari.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che l'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010 ha introdotto solo la c.d. concentrazione della riscossione nell'accertamento, prevedendo l'intimazione ad adempiere nell'avviso impoesattivo, senza modificare la disciplina della notifica. Ha quindi escluso che vi sia stata abrogazione, espressa o implicita, dell'art. 14 della L. n. 890/1982, che continua a consentire la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla notifica diretta, ha ritenuto legittima la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento impoesattivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 L. n. 890/1982
"la notificazione degli avvisi [...] che per legge devono essere notificati al contribuente"; "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari"
La norma resta applicabile anche agli avvisi di accertamento impoesattivi e consente la notifica diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari, senza distinzione tra atti impositivi e impoesattivi.
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
È richiamato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte esclude la fondatezza della censura perché la notifica diretta dell'avviso impoesattivo è ritenuta legittima in base alla disciplina speciale e all'art. 14 L. n. 890/1982.
art. 137 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per contestare il procedimento notificatorio, ma la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo sufficiente e legittima la notificazione diretta a mezzo posta prevista dalla disciplina speciale.
art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
"concentrazione della riscossione nell'accertamento"; possibilità di notificare "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" gli atti successivi
La disposizione ha inciso solo sul contenuto dell'avviso impoesattivo, introducendo l'intimazione ad adempiere, e non ha innovato la disciplina delle notificazioni; la previsione sugli atti successivi non limita la facoltà generale di notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento è legittima quando una norma speciale la prevede espressamente per gli atti che devono essere notificati al contribuente, anche se l'atto è strutturato come avviso impoesattivo.
- L'introduzione dell'intimazione ad adempiere nell'avviso di accertamento non comporta, di per sé, una modifica della disciplina delle modalità di notifica dell'atto.
- L'eventuale previsione di una specifica modalità di notifica per gli atti successivi all'avviso non implica abrogazione tacita della più generale facoltà di notifica diretta a mezzo posta prevista per gli avvisi di accertamento.
- In presenza di una notifica diretta a mezzo posta effettuata secondo la disciplina speciale, non può essere affermata l'inesistenza della notifica per il solo fatto che non sia intervenuto un messo notificatore speciale.
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