Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatici per omesso versamento di IRAP, IVA, IRPEF e relative addizionali. La contribuente aveva chiesto la rateizzazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ma aveva pagato la prima rata con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza. L'Ufficio ha ritenuto che tale ritardo determinasse la decadenza dal beneficio della rateizzazione e ha impugnato la decisione della CTR che, confermando la sentenza di primo grado, aveva invece escluso la decadenza valorizzando l'errore scusabile, l'assenza di danno per l'Erario, la buona fede e l'applicazione del favor rei per legge sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, comma 2, e 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462 del 1997, per avere la CTR escluso la violazione nonostante l'accertato ritardo nel pagamento della prima rata; 2) violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto applicabile l'esimente dell'errore scusabile; 3) violazione dell'art. 1 d.l. n. 16 del 2012 e dell'art. 3 d.lgs. n. 462 del 1997, per avere applicato retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole nonostante la decadenza si fosse già verificata nel 2011 e la cartella fosse stata emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, il mancato pagamento nei termini della prima rata determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, senza che possa distinguersi tra ritardo e mancato pagamento. Ha inoltre escluso che rilevino, in tale materia, la buona fede del contribuente, l'asserito errore scusabile, l'esiguità del ritardo o il principio del favor rei, poiché la questione riguarda la decadenza dal beneficio e non l'applicazione di sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la parte intimata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatico che aveva portato alla cartella di pagamento
art. 54 d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatico relativo all'IVA
art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
nella versione applicabile, il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione; il ritardo nella prima rata equivale a omissione
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato dalla ricorrente come norma violata dalla sentenza impugnata
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
ritenuto non pertinente perché la controversia riguardava la decadenza dal beneficio e non le sanzioni
art. 1 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
la disciplina sopravvenuta non può applicarsi retroattivamente a una decadenza già verificatasi
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo relativo all'errore scusabile, ma ritenuto non decisivo ai fini della decadenza
art. 384 c.p.c.
la Corte, accolto il ricorso, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente
Massime di principio
- Nel regime della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, il mancato pagamento nei termini della prima rata determina la decadenza dal beneficio, senza che il giudice possa differenziare tra ritardo e omissione.
- L'esiguità del ritardo non è, di per sé, idonea a evitare la decadenza quando la disciplina vigente ratione temporis non prevede una soglia di tolleranza per la prima rata.
- La buona fede del contribuente e l'eventuale errore scusabile non impediscono l'effetto decadenziale quando la norma collega espressamente la decadenza al mancato pagamento della rata.
- Una disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica a fatti già esauriti e a decadenze già maturate, salvo espressa previsione di retroattività.
- Le norme che attenuano le conseguenze del ritardo nelle rate successive non consentono di superare la decadenza per il tardivo pagamento della prima rata, poiché presuppongono che quest'ultima sia stata tempestivamente e regolarmente corrisposta.
- Quando la controversia concerne la decadenza da un beneficio fiscale e non l'irrogazione di sanzioni, non trovano applicazione i principi propri della materia sanzionatoria come il favor rei.
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