Cassazione Penale, Sentenza n. 40033/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per i reati connessi all'invio di una mail fraudolenta. Ha dedotto: 1) difetto di valida querela da parte della persona offesa, perché la denuncia non conterrebbe una esplicita volontà di punizione e la Corte d'appello avrebbe confuso denuncia e querela; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che i comportamenti contestati avrebbero dovuto integrare l'art. 617-sexies cod. pen. (interferenze/formazione falsamente del contenuto di comunicazioni informatiche) e non l'art. 494 cod. pen.; 3) carenza di prova in ordine alla riconducibilità dell'invio della mail all'imputato, per l'assenza del messaggio originale e la mancanza di elementi tecnici (es. dati IP), mentre l'IBAN costituisce solo un indizio e non prova diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) la volontà di querela si evince dal tenore complessivo della denuncia e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa (favor querelae), pertanto non vi è difetto di querela; 2) l'art. 617-sexies non si applica perché nel caso concreto non è intervenuto alcun alterazione di una mail preesistente ma è stata formata e inviata una nuova mail; 3) l'attribuzione della condotta al ricorrente è adeguatamente motivata sulla base di un insieme convergente di indizi di sicuro valore (creazione di una casella postale molto simile a quella della persona offesa, indicazione dell'IBAN riconducibile all'imputato, interesse dell'imputato a ricevere l'accredito), per cui l'assenza di elementi tecnici identificativi dell'autore del precedente accesso abuso all'IP non impediva l'accertamento della responsabilità per il delitto di truffa aggravata e falsificazione di identificazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma citata in relazione agli eventi rispetto alla consumazione ed eventuale tentativo; nessuna specifica interpretazione innovativa emersa dalla sentenza
art. 640 cod. pen.
Truffa: la condanna riguardava fatti posti in pregiudizio di Volpi Samuela; la Corte ha confermato l'impianto di responsabilità per la truffa ove gli indizi convergenti dimostrano che il ricorrente si era spacciato per la persona offesa per ottenere il bonifico
art. 494 cod. pen.
Sostituzione di persona mediante uso di indirizzo telematico falso: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto l'imputato aveva creato una casella quasi identica a quella legittima e aveva firmato la mail con il nome della persona offesa
art. 615-ter cod. pen.
Accesso abusivo a un sistema informatico: il giudice di merito ha assolto per questo reato perché non è stato possibile ricondurre con certezza chi avesse materialmente compiuto l'accesso abusivo all'IP del mittente
art. 617-sexies cod. pen.
La norma punisce alterazione, soppressione o falsa formazione del contenuto di comunicazioni informatiche e telematiche; la Corte ha interpretato la norma come riferita a interventi su una comunicazione preesistente e ha escluso la sua applicabilità quando è stata inviata una nuova mail e non è stata alterata una precedente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte alla luce del rigetto
Massime di principio
- La volontà di querela può essere desunta dal contenuto complessivo della denuncia e dalle dichiarazioni della persona offesa; non è necessaria una formula espressa se emerge chiaramente la volontà di perseguire l'autore del reato (principio del favor querelae).
- L'art. 617-sexies cod. pen. richiede normalmente un intervento su una comunicazione informatica preesistente (alterazione o soppressione); la creazione e l'invio di una nuova mail simulata si inquadra diversamente (es. sostituzione di persona, truffa) e non integra automaticamente la fattispecie di 617-sexies.
- L'assenza di dati tecnici quale il tracciamento dell'IP non esclude di per sé la responsabilità se sussiste un insieme convergente di indizi gravi, precisi e concordanti (es. creazione di un indirizzo molto simile, indicazione di IBAN riconducibile all'imputato, interesse economico dell'imputato), che può retrodurre la prova dell'autore dell'illecito.
- Il principio 'cui prodest' è ammissibile come elemento indiziario purché venga sostenuto da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante e non costituisca l'unico fondamento della condanna.
- Per i reati procedibili a querela, l'assenza di una valida querela impedisce l'azione penale; tuttavia, in presenza di incertezze formali la volontà di querela può essere riconosciuta applicando il favor querelae.
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