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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40033/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per i reati connessi all'invio di una mail fraudolenta. Ha dedotto: 1) difetto di valida querela da parte della persona offesa, perché la denuncia non conterrebbe una esplicita volontà di punizione e la Corte d'appello avrebbe confuso denuncia e querela; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che i comportamenti contestati avrebbero dovuto integrare l'art. 617-sexies cod. pen. (interferenze/formazione falsamente del contenuto di comunicazioni informatiche) e non l'art. 494 cod. pen.; 3) carenza di prova in ordine alla riconducibilità dell'invio della mail all'imputato, per l'assenza del messaggio originale e la mancanza di elementi tecnici (es. dati IP), mentre l'IBAN costituisce solo un indizio e non prova diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) la volontà di querela si evince dal tenore complessivo della denuncia e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa (favor querelae), pertanto non vi è difetto di querela; 2) l'art. 617-sexies non si applica perché nel caso concreto non è intervenuto alcun alterazione di una mail preesistente ma è stata formata e inviata una nuova mail; 3) l'attribuzione della condotta al ricorrente è adeguatamente motivata sulla base di un insieme convergente di indizi di sicuro valore (creazione di una casella postale molto simile a quella della persona offesa, indicazione dell'IBAN riconducibile all'imputato, interesse dell'imputato a ricevere l'accredito), per cui l'assenza di elementi tecnici identificativi dell'autore del precedente accesso abuso all'IP non impediva l'accertamento della responsabilità per il delitto di truffa aggravata e falsificazione di identificazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma citata in relazione agli eventi rispetto alla consumazione ed eventuale tentativo; nessuna specifica interpretazione innovativa emersa dalla sentenza

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: la condanna riguardava fatti posti in pregiudizio di Volpi Samuela; la Corte ha confermato l'impianto di responsabilità per la truffa ove gli indizi convergenti dimostrano che il ricorrente si era spacciato per la persona offesa per ottenere il bonifico

  • art. 494 cod. pen.

    Sostituzione di persona mediante uso di indirizzo telematico falso: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto l'imputato aveva creato una casella quasi identica a quella legittima e aveva firmato la mail con il nome della persona offesa

  • art. 615-ter cod. pen.

    Accesso abusivo a un sistema informatico: il giudice di merito ha assolto per questo reato perché non è stato possibile ricondurre con certezza chi avesse materialmente compiuto l'accesso abusivo all'IP del mittente

  • art. 617-sexies cod. pen.

    La norma punisce alterazione, soppressione o falsa formazione del contenuto di comunicazioni informatiche e telematiche; la Corte ha interpretato la norma come riferita a interventi su una comunicazione preesistente e ha escluso la sua applicabilità quando è stata inviata una nuova mail e non è stata alterata una precedente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte alla luce del rigetto

Massime di principio

  • La volontà di querela può essere desunta dal contenuto complessivo della denuncia e dalle dichiarazioni della persona offesa; non è necessaria una formula espressa se emerge chiaramente la volontà di perseguire l'autore del reato (principio del favor querelae).
  • L'art. 617-sexies cod. pen. richiede normalmente un intervento su una comunicazione informatica preesistente (alterazione o soppressione); la creazione e l'invio di una nuova mail simulata si inquadra diversamente (es. sostituzione di persona, truffa) e non integra automaticamente la fattispecie di 617-sexies.
  • L'assenza di dati tecnici quale il tracciamento dell'IP non esclude di per sé la responsabilità se sussiste un insieme convergente di indizi gravi, precisi e concordanti (es. creazione di un indirizzo molto simile, indicazione di IBAN riconducibile all'imputato, interesse economico dell'imputato), che può retrodurre la prova dell'autore dell'illecito.
  • Il principio 'cui prodest' è ammissibile come elemento indiziario purché venga sostenuto da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante e non costituisca l'unico fondamento della condanna.
  • Per i reati procedibili a querela, l'assenza di una valida querela impedisce l'azione penale; tuttavia, in presenza di incertezze formali la volontà di querela può essere riconosciuta applicando il favor querelae.

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