Cassazione Civile, Ordinanza n. 33497/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo, poi rigettata dal Tribunale di Firenze, chiedendo l’ammissione di un credito per differenze retributive. Sosteneva che il rapporto, formalmente qualificato come collaborazione a progetto, fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato: deduceva l’inserimento nell’organizzazione aziendale della società, risultante dall’organigramma e da un elenco di numeri telefonici aziendali, e affermava di essere stato qualificato come direttore generale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la subordinazione e non avesse considerato la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse tratto conseguenze sfavorevoli dalla mancata produzione del CCNL applicabile e che la controparte non avesse contestato i conteggi prodotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e, per alcuni profili, inammissibile, perché il ricorrente si era limitato a dedurre l’inserimento nell’organizzazione aziendale e lo svolgimento di funzioni di coordinamento, senza allegare e provare l’assoggettamento, anche attenuato, al potere direttivo del datore di lavoro; inoltre ha rilevato che il ricorso non censurava la ratio decidendi del decreto impugnato ed era privo di autosufficienza quanto alla dedotta applicazione del d.lgs. n. 81/2015, questione ritenuta nuova. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la deduzione sulla non contestazione era generica e non autosufficiente: il ricorso non trascriveva gli atti dai quali sarebbe emersa la mancata contestazione, né specificava il contenuto delle allegazioni avversarie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione richiede l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, anche se in forma attenuata nei rapporti dirigenziali.
art. 2095 c.c.
Richiamato in relazione all’inquadramento del rapporto di lavoro e alla dedotta qualificazione dirigenziale.
art. 2014 comma 2 c.c.
Citato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte.
art. 1 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate; la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente dedotta in sede di merito.
art. 2 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha considerato nuova e non autosufficiente la relativa censura.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha affermato che la relativa deduzione in cassazione richiede la trascrizione degli atti rilevanti.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato come base del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, non è sufficiente il mero inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale: occorre allegare e provare un effettivo assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, anche se attenuato nei casi di apice gerarchico o dirigenziale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica del fondamento decisorio comporta l’inammissibilità del motivo.
- Le questioni nuove non adeguatamente introdotte e dibattute nei gradi di merito non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
- La deduzione del principio di non contestazione richiede un ricorso autosufficiente: occorre trascrivere o quanto meno indicare con precisione gli atti processuali dai quali emergerebbe la mancata contestazione.
- La censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio o in affermazioni generiche sulla rilevanza degli elementi di prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →