Sentenza del 12/04/2016 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Slot machine - Ammortamento - Determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la rettifica fiscale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto errata l'inquadratura delle slot machine nella categoria "Macchine per ufficio", alla quale corrisponde un coefficiente di ammortamento del 20%. Secondo l'Amministrazione, in base alla struttura, alla funzione concreta dei beni e alla descrizione degli apparecchi per il gioco lecito contenuta nell'art. 110, comma 6, del TULPS, le slot machine dovevano essere ricondotte alla categoria "Macchinari, apparecchi e attrezzature varie", soggetta al coefficiente del 15%.
La decisione
L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto legittimo. La classificazione fiscale dei beni deve essere effettuata considerando la loro natura e funzione sostanziale, non soltanto la denominazione utilizzata dal contribuente. Le slot machine sono state considerate apparecchiature destinate all'attività di gioco e non vere e proprie macchine per ufficio; pertanto, è risultato applicabile il coefficiente di ammortamento del 15% previsto per la categoria "Macchinari, apparecchi e attrezzature varie", con conseguente conferma della rettifica.
Norme richiamate
Art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)
"apparecchi idonei per il gioco lecito"
La disposizione è stata utilizzata per qualificare le slot machine in relazione alla loro funzione tipica di apparecchi destinati al gioco lecito, elemento rilevante per l'inquadramento nella categoria dei macchinari, apparecchi e attrezzature varie.
Tabella ministeriale dei coefficienti di ammortamento
La tabella distingue tra la categoria "Macchine per ufficio", con coefficiente del 20%, e la categoria "Macchinari, apparecchi e attrezzature varie", con coefficiente del 15%. La corretta classificazione deve basarsi sulle caratteristiche sostanziali e sulla funzione del bene.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammortamento fiscale, un bene deve essere classificato in base alla sua natura, struttura e funzione effettiva, e non sulla base della denominazione attribuita dal contribuente.
- Quando un'attrezzatura svolge una funzione specialistica produttiva o commerciale, è generalmente più appropriato ricondurla alla categoria dei macchinari, apparecchi e attrezzature varie piuttosto che a quella delle macchine per ufficio.
- L'Amministrazione finanziaria può rettificare il coefficiente di ammortamento se la classificazione contabile non riflette la concreta destinazione economica del bene.
- Per valutare il corretto coefficiente occorre confrontare le caratteristiche tecniche e l'uso del bene con le descrizioni delle categorie previste dalla tabella ministeriale, considerando anche la normativa di settore.
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