Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009, fondato su indagini finanziarie sui conti del contribuente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello del contribuente, ritenendo inapplicabile ai professionisti la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 con riguardo sia ai prelevamenti sia ai versamenti bancari, anche in ragione dell’avvenuto ricorso allo "scudo fiscale". L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione si applica ai versamenti anche nei confronti del lavoratore autonomo; il secondo per violazione dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 14 d.l. n. 350/2001, contestando che lo scudo fiscale potesse valere come prova della provenienza delle somme versate.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, ha dichiarato assorbito e comunque inammissibile il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera, quanto ai versamenti bancari, nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi i lavoratori autonomi, mentre la limitazione ai soli imprenditori riguarda i prelevamenti; la CTR aveva quindi erroneamente escluso l’applicabilità della presunzione ai versamenti del professionista, invertendo illegittimamente l’onere della prova. Le considerazioni della CTR sullo "scudo fiscale" sono state qualificate come motivazione ad abundantiam, priva di effetti giuridici e non autonomamente censurabile.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari si applica a tutti i contribuenti per i versamenti; dopo Corte cost. n. 228/2014 i prelevamenti hanno invece efficacia presuntiva solo per i titolari di reddito d’impresa.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il riferimento all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche conferma che il richiamo all’art. 32 opera in via generale.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Ha inciso sulla portata della presunzione bancaria, limitando ai soli imprenditori la rilevanza presuntiva dei prelevamenti, ma non dei versamenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità perché la sentenza impugnata risultava prodotta con prova della notifica.

  • art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009

    Norma invocata nel secondo motivo, in relazione allo scudo fiscale e all’assolvimento dell’onere probatorio sulle somme versate.

  • art. 14 d.l. n. 350 del 2001

    Norma invocata nel secondo motivo, sempre con riferimento allo scudo fiscale e alla provenienza delle somme.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario, la presunzione di maggior reddito derivante dai movimenti sui conti opera in via generale per tutti i contribuenti quanto ai versamenti, mentre la limitazione ai soli imprenditori riguarda i prelevamenti.
  • Il contribuente può superare la presunzione sui versamenti dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile oppure che sono fiscalmente irrilevanti.
  • Il giudice di merito non può escludere in radice, per la sola qualità di professionista del contribuente, l’operatività della presunzione sui versamenti bancari, altrimenti incorre in una indebita inversione dell’onere della prova.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito su questioni assorbite e non decisive costituiscono motivazione ad abundantiam e non sono autonomamente idonee a sorreggere o a censurare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.