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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33527/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo: errata qualificazione giuridica della condotta (dovrebbe trattarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, in subordine, di tentata violenza privata e non di tentata estorsione); mancata valutazione di una prova decisiva (la testimonianza di Roberta Pranzoni) che avrebbe scagionato gli imputati; omissione di approfondimenti istruttori sulle movimentazioni bancarie e sul procedimento parallelo per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); e, per Carlo Carnovale, violazione nella valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre è stata censurata l'applicazione dell'aggravante della "più persone riunite".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581 co.1 e 591 co.1 lett. c) c.p.p. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato correttamente la credibilità della persona offesa e le prove in fatto, respingendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero agito nella convinzione di un diritto di restituzione. La Corte ha confermato che la pretesa di restituzione di una "tangente" o prezzo di una corruzione è insuscettibile di tutela giudiziale e, esercitata con minacce, integra il reato di estorsione. È stata altresì confermata l'applicazione dell'aggravante della "più persone riunite" nei confronti di Antonio Carnovale quale mandante, e ritenuta corretta la negativa valutazione della domanda di sospensione condizionale per Carlo per carenza di requisiti prognostici favorevoli. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1

    Base normativa utilizzata per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso presentati per ragioni non consentite; richiede specificità nei motivi di cassazione

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi generici o non consentiti sono inammissibili

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata nella valutazione della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di estorsione: la pretesa deve essere non del tutto arbitraria e fondarsi su una ragionevole opinione di diritto per escludere l'estorsione

  • art. 346-bis cod. pen.

    Norma del procedimento parallelo citata per dimostrare la possibile assenza di buona fede nella somma elargita; utilizzata come elemento probatorio per escludere la tesi della truffa a danno degli imputati

  • art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.

    Aggravante della 'più persone riunite': richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di più persone al momento della minaccia o violenza; può comunicarsi ai correi non presenti se avevano conoscenza dell'azione plurima

  • Giurisprudenza riferita (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)

    Richiama il principio che la condotta estorsiva si configura anche quando la pretesa è contraria alla legge (es. interessi usurari) e l'agente è consapevole della natura illegittima della pretesa

Massime di principio

  • La pretesa di restituzione di somme derivanti da un atto illecito (es. tangente o corruzione) non è tutela giudiziaria legittima: chi la ottiene con minacce può integrare il reato di estorsione.
  • Per distinguere tra esercizio delle proprie ragioni e estorsione conta la ragionevolezza della convinzione nel diritto vantato: deve esistere una possibile base giuridica che renda la pretesa non del tutto arbitraria.
  • L'aggravante 'più persone riunite' richiede che la vittima abbia potuto percepire la presenza di più soggetti; tuttavia può essere estesa ai correi non fisicamente presenti se erano a conoscenza dell'azione plurima.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e fondati su motivi consentiti dalla legge processuale (art. 581 e 591 c.p.p.); censure generiche o richieste di ulteriori accertamenti senza indicare concretamente cosa emergerà sono inammissibili.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena dipende da valutazioni prognostiche (assenza di precedenti o elementi negativi, gravità del fatto, segni di ravvedimento); una richiesta generica in appello non impone una motivazione particolare da parte del giudice se non qualificata.

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