Cassazione Civile, Ordinanza n. 23317/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che avevano conseguito il diploma di specializzazione frequentando corsi tra il 1980/1981 e gli anni successivi, lamentando di non aver ricevuto un'adeguata remunerazione durante la formazione, nonostante le direttive europee avessero previsto tale trattamento. Essi avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive e, in particolare, il pagamento di una somma parametrata alla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, oltre interessi e rivalutazione; avevano inoltre dedotto diritti ulteriori connessi al riconoscimento del titolo e del punteggio. Il Tribunale aveva rigettato per prescrizione; la Corte d'appello aveva accolto solo in parte, riconoscendo a taluni appellanti una somma annua ex art. 11 L. n. 370/1999 e rigettando le domande di altri perché iscritti prima del 1982. In Cassazione: il primo ricorso sosteneva che il danno dovesse essere liquidato sulla base della remunerazione del d.lgs. n. 257/1991 e non della L. n. 370/1999; il secondo ricorso articolava sei motivi, contestando anche la mancata rivalutazione e gli interessi, la pretesa violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, l'omessa pronuncia su alcune domande relative a singoli corsi di specializzazione, e l'erronea qualificazione giuridica della posizione di alcuni ricorrenti (in particolare per corsi iniziati prima del 1982 ma proseguiti oltre il 1 gennaio 1983, nonché per errori nella ricostruzione degli anni di iscrizione di taluni medici).
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso successivo. Ha accolto il quarto motivo, nei limiti indicati, per i medici che rientravano nella categoria degli iscritti a corsi iniziati prima del 1982 e proseguiti oltre il 1 gennaio 1983, e ha cassato la sentenza di merito per le loro posizioni. Ha accolto parzialmente il quinto motivo per alcuni ricorrenti, limitatamente alle domande su ulteriori corsi sui quali la Corte d'appello non aveva pronunciato; lo ha rigettato per altri. Ha accolto il sesto motivo per due ricorrenti, ritenendo erronea la qualificazione giuridica della loro posizione. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti rinviati. Per il ricorso principale, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
i motivi sono stati dichiarati inammissibili quando la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata e non vi erano elementi per mutare orientamento
art. 360 c.p.c.
richiamato per l'illustrazione dei motivi e per i profili di omesso esame e violazione di legge
art. 112 c.p.c.
richiamato per le censure di omessa pronuncia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1223 c.c.
richiamato quale norma sul risarcimento del danno
art. 1224 c.c.
gli interessi moratori decorrono dalla monetizzazione del credito; il maggior danno va provato
art. 1226 c.c.
la liquidazione del danno avviene in via equitativa secondo il parametro individuato dalla legge n. 370/1999
art. 1227 c.c.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di risarcimento
art. 2043 c.c.
richiamato come base della responsabilità risarcitoria da tardivo recepimento
art. 2056 c.c.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato quale parametro di conformità al diritto eurounitario
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché il diritto risarcitorio non risultava spettante nei termini dedotti
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 16 direttiva 82/76/CEE
indicato come termine di trasposizione al 31 dicembre 1982
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1 e 2, e allegato della direttiva 75/363/CEE
interpretati nel senso che la remunerazione adeguata spetta, per le formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite oltre il 1 gennaio 1983, dal 1 gennaio 1983 fino al termine del corso
artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
indicano le specializzazioni mediche rilevanti ai fini della spettanza della remunerazione
art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce il parametro equitativo di liquidazione del danno da tardiva attuazione, ritenuto sufficiente a coprire l'area dei pregiudizi normalmente conseguenti
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non ha efficacia retroattiva e non può essere usato come base di commisurazione per il danno da mancata attuazione delle direttive per i periodi antecedenti alla sua entrata in vigore
direttiva 82/76/CEE
la sua tardiva trasposizione fonda, per i medici interessati, un diritto risarcitorio/para-risarcitorio nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
direttiva 75/363/CEE
unitamente alla direttiva 82/76 è stata interpretata dalla Corte di giustizia ai fini della spettanza della remunerazione adeguata
direttiva 75/362/CEE
rileva per il riconoscimento delle specializzazioni comuni o a più Stati membri
direttiva 93/16/CEE
richiamata come direttiva di coordinamento in materia di formazione dei medici specialisti
art. 189 TCEE / TCE / TUE
richiamato come norma sul vincolo degli Stati membri all'attuazione delle direttive e nel quesito pregiudiziale
Massime di principio
- Il danno da tardivo recepimento delle direttive europee in materia di formazione specialistica medica non si commisura alla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, perché tale disciplina non ha efficacia retroattiva e non costituisce il parametro del pregiudizio per i periodi anteriori.
- La liquidazione del pregiudizio da mancata attuazione delle direttive mediche ha natura para-risarcitoria ed è correttamente ancorata al parametro equitativo fissato dall'art. 11 L. n. 370/1999, salvo prova rigorosa di un danno ulteriore specifico e diverso da quello normalmente ricompreso in tale importo.
- Per i medici che abbiano iniziato il corso prima del 1982 ma lo abbiano proseguito oltre il 1 gennaio 1983, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste limitatamente alla frazione di formazione successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
- La mancata liquidazione della rivalutazione monetaria non integra di regola un errore, quando il credito sia trattato come debito di valore poi "monetizzato"; da quel momento spettano gli interessi legali, mentre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. va provato.
- L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è superflua quando la questione interpretativa è già stata definita dal giudice europeo e il diritto dell'Unione non impone un diverso criterio di quantificazione del compenso.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a sostituire al consolidato parametro risarcitorio un diverso criterio non desumibile dal diritto eurounitario o dalla giurisprudenza stabilizzata.
- L'omessa pronuncia su una domanda relativa a uno specifico corso di specializzazione comporta cassazione con rinvio limitatamente a quella posizione, mentre le statuizioni già rese su altri corsi restano ferme.
- Se la sentenza di merito ha attribuito al medico un regime giuridico non corrispondente ai dati fattuali correttamente allegati e documentati, l'errore integra un vizio di diritto nella qualificazione della fattispecie e impone nuova decisione in rinvio.
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