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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 1700 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRAP - Attività di lavoro autonomo - Presupposti applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP al lavoro autonomo. Il solo esercizio abituale di un'attività professionale non è sufficiente a integrare il presupposto d'imposta: è necessario che l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione, ossia mediante beni strumentali e personale eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale della professione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha distinto l'attività d'impresa, nella quale l'organizzazione è normalmente connaturata, dal lavoro autonomo, che può essere svolto anche senza un'organizzazione autonoma, senza capitali rilevanti e senza lavoro altrui.

La decisione

Dal testo emerge il principio secondo cui il professionista è soggetto all'IRAP soltanto quando l'attività presenta un'autonoma organizzazione effettiva. In assenza di un'organizzazione eccedente il minimo necessario, il reddito prodotto dal lavoro personale non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta. Non sono però indicati gli estremi completi della decisione né il dispositivo concreto, pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto.

Norme richiamate

  • Art. 53 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Atti e professioni di cui all'art. 53 del d.P.R. 917/1986

    Individua i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ai quali può applicarsi l'IRAP solo se ricorre anche il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001

    Il presupposto dell'IRAP non può essere riferito al solo esercizio abituale di un'attività di lavoro autonomo, in assenza di un'autonoma organizzazione

    L'organizzazione è normalmente connaturata all'impresa, ma non necessariamente al lavoro autonomo. Il professionista può quindi esercitare abitualmente la propria attività senza essere soggetto all'IRAP, se manca una struttura organizzativa autonoma.

Massime di principio

  • Per il lavoro autonomo, l'abitualità dell'attività non basta da sola a determinare l'assoggettamento all'IRAP.
  • Occorre verificare caso per caso se il professionista disponga di un'autonoma organizzazione, considerando soprattutto l'impiego di personale e beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
  • L'attività svolta prevalentemente con il lavoro personale del professionista, senza dipendenti o collaboratori rilevanti e senza una struttura organizzata significativa, tende a non essere soggetta all'IRAP.
  • La presenza di beni strumentali non determina automaticamente l'IRAP: devono essere eccedenti rispetto a quelli normalmente necessari per svolgere individualmente la professione.
  • In caso di contestazione, è utile documentare l'assenza di personale, l'entità limitata dei beni strumentali e il carattere non autonomamente organizzato dell'attività.

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