Sentenza n. 6662/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 2975/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 40105/2023, pubblicata in data 12.03.2025, notificata in data 08.05.2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2975/2025, recante il riconoscimento del riallineamento della carriera, dell’inquadramento stipendiale e di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2975/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 399/1988, all’inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni dal 1° settembre 2020 e nella fascia 21-27 dal 1° maggio 2022, nonché al pagamento di euro 7.208,14 per differenze retributive, oltre ai ratei di tredicesima e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato né documentato l’esecuzione del giudicato. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata con efficacia di giudicato dal giudice ordinario. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale infruttuoso decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà intervenire, previa richiesta della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, poiché il ritardo nella corresponsione delle somme non è stato ritenuto sufficientemente significativo da giustificare la misura. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988
riallineamento della carriera
La norma costituisce il fondamento del diritto al riallineamento della carriera riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario, la cui attuazione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta; la fissazione di una somma coercitiva per il ritardo presuppone, tuttavia, che il ritardo maturato sia idoneo a giustificare la misura.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La cosiddetta astreinte non è stata applicata perché il ritardo del Ministero nella corresponsione delle somme non è stato ritenuto sufficientemente grave o prolungato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non dimostri l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale e non fornisca chiarimenti sull’adempimento, può essere accolta la pretesa del creditore secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attuare il contenuto della pronuncia passata in giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudice competente.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dall’assegnazione di un termine all’Amministrazione e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia e previa richiesta del creditore.
- La fissazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento di un ritardo, ma richiede una valutazione concreta della sua consistenza e idoneità a giustificare la misura coercitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →