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Sentenza

Sentenza n. 1406/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Questore di Cuneo del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «diffida a non proseguire l’attività di tiro presso il poligono sino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa in materia»; - di ogni altro atto a questo presupposto ovvero preordinato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202300124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida del Questore di Cuneo a non proseguire l’attività di tiro presso il poligono sino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa in materia di armi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore poligono)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’eccesso di potere per insufficienza, lacunosità e contraddittorietà della motivazione della diffida; con il secondo motivo, la violazione di legge, contestando le irregolarità rilevate dalla Questura quanto alla tenuta dei registri previsti dall’art. 31, comma 3, della legge n. 110/1975, nonché alla custodia delle armi, delle munizioni e del materiale tecnico di tiro. La diffida traeva origine da un’ispezione della Questura, nella quale erano state rilevate irregolarità formali e sostanziali nei registri, tra cui l’utilizzo di fogli mobili, la mancata vidimazione di alcune pagine e la mancata inclusione nell’inventario di due carabine ad aria compressa, oltre a contestazioni relative alla conservazione delle armi e del materiale. L’Amministrazione ha sostenuto che la motivazione fosse integrata, anche implicitamente, dal verbale ispettivo e che le irregolarità fossero gravi. La ricorrente ha inoltre beneficiato, in sede cautelare, della sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato la diffida. Il provvedimento non richiamava espressamente il verbale ispettivo né ne indicava gli estremi, in violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, e i riferimenti agli artt. 20 e 31 della legge n. 110/1975 non consentivano di individuare con chiarezza le violazioni poste a fondamento della misura. Le contestazioni riguardavano ambiti diversi — registri, custodia delle armi e munizioni, conservazione del materiale e organizzazione dei locali — ma solo alcune erano riconducibili alle norme citate nella diffida. Anche considerando il verbale ispettivo, non risultava chiaro se la documentazione prodotta fosse complessivamente insufficiente, quali registri fossero irregolari, quale rilievo avesse la mancata vidimazione parziale e quale fosse la rilevanza del cosiddetto “clone” del registro delle armi. Soprattutto, non erano individuate le concrete misure necessarie per il ripristino della legalità e la ripresa dell’attività di tiro, con conseguente obiettiva incertezza della portata dispositiva dell’atto. Il deficit motivazionale non è stato ritenuto sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il difetto di motivazione attiene alla legalità sostanziale e non è assimilabile a un mero vizio formale o procedimentale. Inoltre, trattandosi di esercizio non vincolato del potere, la motivazione non poteva essere integrata postumamente in giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito, anche perché considerato di dubbia ammissibilità e fondato su una ricostruzione ipotetica delle contestazioni ispettive. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 3 legge n. 241/1990

    La motivazione costituisce «il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo».

    La motivazione deve consentire di individuare i presupposti di fatto, le violazioni contestate e le ragioni della decisione; l’atto deve inoltre richiamare gli atti istruttori rilevanti secondo modalità idonee a renderne comprensibile il contenuto.

  • art. 3, comma 3, legge n. 241/1990

    Il provvedimento deve indicare gli atti ai quali fa riferimento; il mancato richiamo espresso al verbale ispettivo ha contribuito al difetto motivazionale della diffida.

  • art. 20 legge n. 110/1975

    «La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».

    La disposizione disciplina la custodia diligente delle armi e degli esplosivi, ma il suo richiamo nella diffida non consentiva di individuare le specifiche condotte o prescrizioni violate.

  • art. 31, comma 3, legge n. 110/1975

    «I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: a) l’elenco degli iscritti [...]; b) l’inventario delle armi in dotazione [...]; c) il registro di carico e scarico per le munizioni [...]; d) un registro sulle frequenze [...].»

    La norma individua gli obblighi documentali dei presidenti delle sezioni di tiro a segno; la diffida doveva specificare quali obblighi fossero stati violati e quali adempimenti fossero necessari per il ripristino.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990

    Il difetto, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non costituisce un mero vizio formale o procedimentale sanabile mediante la regola dei vizi non invalidanti, perché incide sulla legalità sostanziale dell’esercizio del potere.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dello scambio delle memorie conclusive.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che impone la sospensione o il divieto di prosecuzione di un’attività deve individuare con chiarezza i presupposti di fatto, le specifiche norme violate e gli adempimenti necessari per il ripristino della legalità; non è sufficiente un richiamo generico a un’ispezione o a disposizioni normative non univocamente riferibili alle contestazioni.
  • Il richiamo implicito o non specificamente identificabile a un verbale istruttorio non consente di colmare una motivazione che non chiarisca quali risultanze siano state ritenute decisive e quale sia l’esatto contenuto precettivo dell’atto.
  • Il difetto, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione attengono alla legalità sostanziale del provvedimento e non sono sanabili mediante l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • Quando il potere amministrativo esercitato non è vincolato, l’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione originariamente carente, poiché tale integrazione costituirebbe una motivazione postuma inammissibile.
  • L’annullamento per difetto di motivazione assorbe le censure sostanziali dirette a contestare nel merito presupposti e irregolarità dell’atto, quando tali censure presuppongano una ricostruzione ipotetica delle contestazioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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