Sentenza del 28/01/2021 n. 1872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole ai contribuenti contro l'avviso di accertamento per l'anno 2003. Quest'ultimo era stato emesso e/o predisposto prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, senza che l'Ufficio avesse indicato o provato specifiche ragioni di urgenza. L'Agenzia sosteneva invece che sussisteva particolare urgenza perché stava per spirare il termine di decadenza per esercitare l'azione accertativa (richiamando il processo verbale di constatazione notificato il 29/11/2008) e che il rispetto dei 60 giorni avrebbe reso inefficace l'accertamento; inoltre i contribuenti avevano prodotto memorie difensive che l'Ufficio avrebbe comunque ignorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni determina l'illegittimità dell'avviso emesso 'ante tempus', salvo che l'Amministrazione provi l'effettiva presenza di specifiche e concrete ragioni di urgenza non imputabili a essa. La Corte ha precisato che il momento rilevante è la data di predisposizione/sottoscrizione dell'avviso (quando l'atto è ancora in fieri) e non la sola notificazione; la mera imminenza del termine di decadenza non costituisce di per sé giustificazione dell'urgenza; l'onere di provare i fatti che giustificano l'urgenza grava sull'Amministrazione. Pertanto il ricorso è stato respinto; non sono state decise le spese di cassazione per assenza di difesa dei contribuenti e non è applicato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7
Il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura opera a presidio del contraddittorio procedimentale; la sua violazione rende illegittimo l'avviso emesso prima della scadenza salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza. Rileva la data di predisposizione/sottoscrizione dell'avviso e non solo la notifica.
L. n. 241 del 1990, articoli 3, 21‑septies e 21‑octies
Richiamate come principi generali del procedimento amministrativo (trasparenza, partecipazione, contraddittorio e comunicazione degli atti) che sottendono la tutela del contraddittorio nella fase di formazione dell'atto impositivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di norme di diritto: la Corte ha esaminato e respinto la dedotta violazione dell'art. 12, comma 7 della L. 212/2000 e altre norme, ritenendo l'argomentazione difforme dalla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 tutela il contraddittorio: l'avviso di accertamento non può essere definitivamente predisposto/sottoscritto prima della scadenza di tale termine.
- La data rilevante è quella di predisposizione/sottoscrizione dell'avviso (momento di formazione della volontà impositiva), non la sola data di notificazione; notificare dopo non sanifica la sottoscrizione antecedente.
- L'amministrazione che eccepisce urgenza per non rispettare il termine dilatorio deve provare fatti concreti, precisi e non imputabili a sé che giustifichino l'adozione anticipata dell'atto: la mera imminenza del termine di decadenza non è sufficiente.
- L'onere di fornire la prova dell'urgenza grava sull'Ufficio; senza tale prova l'avviso è illegittimo di per sé, senza che il contribuente debba dimostrare un pregiudizio concreto alla propria difesa.
- La presentazione di osservazioni o memorie da parte del contribuente prima della scadenza non sostituisce il rispetto del termine: il termine va comunque rispettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Trapani
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Trapani
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Trapani
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 28 gen 2021Sentenza del 28/01/2021 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →