Cassazione Penale, Sentenza n. 17572/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna (29/06/2021) che aveva confermato la condanna del GUP di Modena (23/10/2020) per rapina pluriaggravata (entrambi) e, per Ayoub, anche ai sensi dell'art. 611 c.p. Abdallah deduceva: violazione del diritto al doppio grado di giudizio (art. 2 Prot. 7 CEDU) per presunta mera adesione della Corte d'appello alla motivazione di primo grado; illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione all'aggressione; erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; omissione di valutazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.). Ayoub denunciava il travisamento della prova e la mancanza di idonea convergenza delle dichiarazioni testimoniali (critica sull'attendibilità della persona offesa e del testimone Weill), nonché eccessività della pena e omissione di valutazione delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per vizi di merito non deducibili in sede di legittimità. Quanto ad Abdallah, la Corte ha ritenuto infondato il vizio di violazione del diritto al doppio grado, ricordando la giurisprudenza CEDU che consente al giudice d'appello di far propri i motivi del primo grado senza violare l'art. 2 Prot. 7; ha inoltre escluso che vi fossero mancanze o contraddizioni tali da autorizzare il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni. Quanto ad Ayoub, i motivi relativi al travisamento della prova sono stati ritenuti inammissibili perché mancava la condizione richiesta (ossia che la motivazione di secondo grado avesse introdotto un dato probatorio non derivabile dagli atti); anche le critiche sulla valutazione dell'attendibilità e sulla pena sono state considerate ricadenti in un sindacato di merito non consentito in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 2 Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU secondo cui lo Stato ha ampia discrezionalità sulle modalità del doppio grado; l'adesione dell'appello alle motivazioni di primo grado non costituisce di per sé violazione del diritto al doppio grado
Art. 6 CEDU
Richiamato nei profili di garanzia processuale e obbligo di motivazione; la Corte ricorda che non è richiesto che il giudice risponda dettagliatamente a ogni singola argomentazione
Art. 192 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali invocate nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione procedurale che rendesse il ricorso ammissibile
Art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)
Norma processuale relativa ai motivi di impugnazione; evocata nel contesto delle censure dedotte ma la Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili o di merito
Art. 24 Cost. e Art. 111 Cost.
Richiamate le garanzie costituzionali del giusto processo e del doppio grado; la Corte ha ritenuto che dette garanzie non fossero violate dalla motivazione dell'appello
Art. 114 c.p. (attenuante)
Invocata dal ricorrente per una diversa valutazione dell'apporto causale; la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente motivata nell'escludere l'attenuante in base al quadro probatorio
Artt. 62-bis, 132, 133 c.p.
Norme relative alle circostanze aggravanti/attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena
Art. 611 c.p.
Norma contestata a carico di Ayoub; la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure sulla mancanza di apparato argomentativo della Corte di appello
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione per travisamento della prova; la Corte ha ricordato che tale doglianza è ammissibile solo se la motivazione di secondo grado introduce un dato probatorio non desumibile dagli atti, condizione qui non sussistente
Giurisprudenza della Corte EDU (Van de Hurk; Ruiz Torija; Krombach; Costantino Di Silvio)
Casi richiamati per affermare i principi sull'obbligo di motivazione e sui limiti del riesame nel doppio grado; utilizzati per confermare che l'appello può limitarsi a recepire la motivazione di primo grado senza violare le garanzie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più sentenze richiamate)
Richiami a consolidate pronunce di legittimità che delimitano il sindacato di Cassazione (solo vizi di motivazione mancanti, manifestamente illogici o contraddittori) e precisano i limiti del riesame della credibilità dei testimoni
Massime di principio
- La mera adesione della Corte d'appello alla motivazione di primo grado non costituisce, di per sé, violazione del diritto al doppio grado previsto dall'art. 2 Prot. 7 CEDU: l'appello può, in linea di principio, limitarsi a confermare le ragioni del primo grado se adeguatamente motivate
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni salvo che emergano mancanze, contraddizioni manifeste o travisamenti della prova rilevabili dalla motivazione
- La doglianza per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente dimostra che la sentenza di secondo grado ha introdotto ragioni valutative non desumibili dagli atti (cioè informazioni assenti nel materiale processuale)
- Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni deduzione difensiva; occorre però che la motivazione complessiva renda comprensibile il percorso logico alla base delle conclusioni
- Sulle questioni di determinazione della pena e di valutazione delle circostanze attenuanti la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione relativa ai parametri di valutazione
- Se esiste una "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado coerenti e saldate), le due sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale, rendendo più difficile il successo di censure di merito in cassazione
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