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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33875/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società contro un atto del 19 ottobre 2010 con cui un soggetto aveva alienato tutti gli immobili di sua proprietà, con intestazione formale a favore della moglie e con coinvolgimento di un terzo acquirente dichiaratosi beneficiario del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. Il tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere riconosciuto la legittimazione dell'azione in presenza di un credito ritenuto inesistente, richiamando un lodo arbitrale che, secondo loro, lo avrebbe escluso; 2) violazione degli artt. 2704 e 2901, comma 3, c.c. per non avere applicato l'esimente del pagamento di un debito scaduto, sostenendo che la vendita avesse funzione satisfattiva di debiti pregressi; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto al requisito della scientia damni, che secondo i ricorrenti andava riferito al preliminare del 12 giugno 2009; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto al consilium fraudis, pure da riferire al preliminare e comunque, a loro dire, non provato nemmeno per presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva anche di un credito eventuale o litigioso; il credito della società risultava inoltre ancora sub iudice, essendo stato il lodo impugnato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, già compiuta dalla corte territoriale, che aveva escluso la prova della destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti e aveva altresì rilevato la mancanza di data certa del preliminare. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo perché, nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni richiede la sola pericolosità dell'atto per la garanzia patrimoniale del creditore e i requisiti soggettivi possono essere provati anche per presunzioni; inoltre la corte territoriale aveva correttamente accertato tali presupposti con riferimento all'atto impugnato, non al preliminare. È stata inoltre respinta come inammissibile l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di altra controversia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato solo per qualificare l'operazione come contratto a favore di terzi, senza che ciò escluda la successiva valutazione revocatoria dell'atto dispositivo.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche da chi vanta un credito eventuale o litigioso; l'eventus damni consiste nella pericolosità dell'atto rispetto alla futura esecuzione e i requisiti soggettivi possono essere desunti anche per presunzioni. Non è revocabile il pagamento di un debito scaduto solo se ne risultano provati i relativi presupposti.

  • art. 2704 c.c.

    La data del preliminare deve essere certa per poter essere opponibile nei termini dedotti; in mancanza, non è possibile farvi affidamento per provare l'esimente invocata, né utilizzare liberamente prova testimoniale in contrasto con la regola della data certa.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure prospettate formalmente come violazioni di legge sono state in parte respinte e in parte ritenute inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti temporali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il concetto di credito va inteso in senso ampio e comprende anche il credito eventuale o litigioso; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato prima dell'azione.
  • L'eventus damni non richiede la prova di un danno già concretamente realizzato, ma della semplice idoneità dell'atto a rendere più difficile o infruttuosa la futura esecuzione sui beni del debitore.
  • La scientia damni e il consilium fraudis possono essere provati anche mediante presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Per invocare l'esimente del pagamento di un debito scaduto occorre dimostrare in fatto che l'atto dispositivo sia stato effettivamente funzionale a tale pagamento; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove.
  • In presenza di un atto anteriore o di un preliminare richiamato a giustificazione dell'atto impugnato, la mancanza di data certa può impedire di far valere quel documento come prova opponibile della causa dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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