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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15690/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 in relazione agli artt. 3 comma 9 e 11 del D.L. n.4/2019. L'imputato era stato ritenuto colpevole di aver omesso, nella autodichiarazione per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza (RDC), la comunicazione di vincite al gioco (anni 2017 e 2018) e l'avvio di un'attività d'impresa a partire dal 6 luglio 2020. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) illegittima qualificazione delle vincite come reddito rilevante anche se non prelevate e poi perse; 2) mancata verifica del bilanciamento economico complessivo e dell'effettiva indebita percezione considerato il beneficio addizionale per apertura partita IVA; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla buona fede; 4) mancata considerazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le vincite al gioco assoggettate a ritenuta alla fonte concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza e che l'omessa indicazione di tali somme nell'autodichiarazione integra il delitto previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019. Ha inoltre confermato che il beneficio addizionale correlato all'apertura della partita IVA è subordinato alla tempestiva comunicazione della stessa e che, in mancanza di tale comunicazione, si determina la decadenza dal beneficio. La Corte ha escluso che la semplice perdita successiva delle somme vinte o il loro reinimpiego nel gioco escludano la rilevanza delle vincite ai fini del calcolo del reddito. Ha altresì ritenuto inammissibili le censure generiche sull'elemento psicologico e non ha accolto l'argomento di buona fede basato su mera ignoranza della legge. L'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. è stata negata in ragione dell'entità delle somme indebitamente percepite. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26)

    L'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco integra il reato previsto dall'art. 7; la norma punisce l'omissione di redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Norme richiamate come riferimento operativo nella sentenza di merito relative alle condizioni e agli accertamenti per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Stabilisce i criteri di determinazione del reddito del nucleo familiare ai fini del RDC; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che concorrono al reddito anche i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, come le vincite di gioco.

  • D.P.C.M. n. 159 del 2013

    art. 4, comma 2, lett. b)

    Secondo la lettura della Corte, la disposizione include fra i redditi rilevanti ai fini del calcolo del reddito familiare i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (es. vincite di gioco).

  • TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

    Le vincite di gioco sono inquadrate come 'redditi diversi' e, sebbene soggette a tassazione mediante ritenuta alla fonte, rilevano ai fini del calcolo del reddito familiare per RDC.

  • Codice Penale

    La circostanza attenuante dedotta dal ricorrente è stata valutata e ritenuta non applicabile dalla Corte in ragione dell'entità delle somme indebitamente percepite.

  • Codice di Procedura Penale

    Norma richiamata per disporre che il ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, sia tenuto a sostenere le spese del procedimento.

  • Sentenza della Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla decisione di disporre il versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente relativamente alla presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Le vincite da gioco soggette a ritenuta alla fonte concorrono alla determinazione del reddito familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza e devono essere dichiarate nell'autodichiarazione; la loro mancata indicazione può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n.4/2019.
  • La rilevanza delle vincite ai fini del RDC è indipendente dal fatto che le somme siano state prelevate, reinvestite nel gioco o successivamente perse: il criterio è la loro tassazione e la loro rilevanza ai fini del calcolo del reddito.
  • L'apertura di una partita IVA da parte di un beneficiario di RDC comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva: la mancata comunicazione determina la decadenza dal beneficio addizionale e può avere riflessi sanzionatori.
  • La mera ignoranza della legge o il generico affidamento a terzi (es. commercialista) non costituiscono di per sé una giustificazione valida; la buona fede deve essere provata e specificamente motivata con elementi concreti.
  • Le doglianze generiche e non articolate in sede di impugnazione possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; è essenziale che i motivi di gravame siano formulati con specificità e lucidità logica giuridica nelle fasi precedenti del processo.
  • Le circostanze attenuanti (es. art. 62 n.4 c.p.) vengono valutate anche in relazione all'entità del profitto indebito: somme rilevanti possono escludere l'applicazione dell'attenuante.

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