Sentenza n. 663/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: «della Determinazione del Comune di Vado Ligure, Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali, sportivi e commercio, n. 1524 del 28/07/2025, con la quale Dussmann è stata esclusa dalla gara per il servizio di refezione scolastica per i plessi scolastici ed il nido d'infanzia del Comune di Vado Ligure; - della Determinazione n. 1707 Registro Generale in data 22/08/2025, comunicata in data 02/09/2025, del Comune di Vado Ligure, con la quale la gara è stata aggiudicata alla seconda classificata Markas S.r.l.; - della nota Prot. n. 0017924 del 02/09/2025 del Comune di Vado Ligure di trasmissione a Dussmann della Determinazione di aggiudicazione in favore di Markas S.r.l.; - dell'avviso Prot. n. 004620 in data 21/08/2025 della S.U.A. Provincia di Savona di conferma della proposta di aggiudicazione in favore di Markas S.r.l.; - del verbale del contraddittorio orale tenutosi in data 27/06/2025 presso il Comune di Vado Ligure; - della nota Prot. n. 0042035/2025 in data 29/07/2025 del Comune di Vado Ligure di comunicazione del provvedimento di esclusione e di trasmissione del verbale di contraddittorio orale; - del verbale prot. 38591/2025 di procedura aperta in data 11/07/2025 con il quale la S.U.A. Provincia di Savona ha dato atto della conclusione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta attivata nei confronti della ricorrente Dussmann; - della nota Prot. n. 0010185/2025 del 19/02/2025, con la quale la S.U.A. Provincia di Savona ha trasmesso alla ricorrente Dussmann la prima richiesta di giustificazioni in punto anomalia dell'offerta; - della nota Prot. n. 0005030 del 05/03/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure, ha richiesto a Dussmann ulteriori giustificazioni; - della nota firmata il 06/03/2025, con la quale la S.U.A. Provincia di Savona ha trasmesso alla ricorrente Dussmann la richiesta di giustificazioni del Comune di Vado Ligure Prot. n. 0005030 del 05/03/2025; - della nota Prot. n. 0017433 del 24/03/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure ha riscontrato le giustificazioni di Dussmann ricevute in data 11/03/2025 e richiesto ulteriori giustificazioni; - della nota firmata il 24/03/0025, con la quale la S.U.A. Provincia di Savona ha trasmesso alla ricorrente Dussmann la richiesta di giustificazioni del Comune di Vado Ligure Prot. n. 0017433 in data 24/03/2025; - della nota Prot. n. 0021512 del 14/04/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure ha riscontrato le giustificazioni di Dussmann ricevute in data 02/04/2025 e richiesto ulteriori giustificazioni; - della nota firmata il 14/04/2025, con la quale la S.U.A. Provincia di Savona ha trasmesso alla ricorrente Dussmann la richiesta di giustificazioni del Comune di Vado Ligure Prot. n. 0021512 in data 14/04/2025; - della nota Prot. n. 0024393 del 29/04/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure ha riscontrato le giustificazioni di Dussmann ricevute in data 22/04/2025 e richiesto ulteriori giustificazioni; - della nota di integrazione Prot. n. 0024424 del 30/04/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure ha riscontrato le giustificazioni di Dussmann ricevute in data 22/04/2025 e ha richiesto ulteriori giustificazioni; - della nota firmata il 30/04/2025 con la quale la S.U.A. Provincia di Savona ha trasmesso alla ricorrente Dussmann le richieste di giustificazioni del Comune di Vado Ligure di cui alle note Prot. n. 0024393 in data 29/04/2025 e Prot. n. 0024424 in data 30/04/2025; - della nota Prot. n. 0029552 del 27/05/2025, a firma del R.U.P. della procedura […], con la quale il Comune di Vado Ligure ha comunicato la non congruità delle giustificazioni rese da Dussmann e ha proposto a quest'ultima di fissare un incontro per un contraddittorio orale; nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Vado Ligure e Markas S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall'Ecc.mo T.A.R., nonché per l'accertamento direttamente da parte di Codesta Autorità Giudicante del diritto di Dussmann Service S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza: - in via principale: ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all'accertamento giudiziale del diritto di Dussmann Service ad essere dichiarata aggiudicataria; - in via di subordine: a rinnovare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di Dussmann tenendo in considerazione quanto illustrato nel presente ricorso ed emendando i vizi ivi censurati; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso e di domandare il risarcimento dei danni» Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 gennaio 2026, per l’annullamento: «della nota Prot. n. 0045899/2025 del 20/08/2025 del Comune di Vado Ligure di chiusura della procedura di anomalia svolta sull’offerta di Markas; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a., stipulato tra il Comune di Vado Ligure e Markas S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R., e per l’accertamento, - in via principale: direttamente da parte di Codesta Autorità Giudicante del diritto di Dussmann Service ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, - in via subordinata: in accoglimento del motivo II aggiunto, dell’esclusione diretta delle offerte di Markas e Global Service dalla gara per anomalia, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza: - in via principale: ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all’accertamento giudiziale del diritto di Dussmann Service ad essere dichiarata aggiudicataria; - in via di subordine: a rinnovare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Dussmann tenendo in considerazione quanto illustrato nel ricorso introduttivo e nei presenti motivi aggiunti di ricorso ed emendando i vizi ivi censurati; - in via di ulteriore subordine: ad adottare gli atti conseguenti all’accertamento giudiziale dell’esclusione delle offerte di Markas e Global Service e, di conseguenza, disporre la riedizione della procedura di gara; - in via di estremo subordine: i) a rinnovare la verifica dell’anomalia svolta sull’offerta di Markas, alla luce di quanto censurato nei presenti motivi aggiunti di ricorso ed in coerenza ai criteri utilizzati nella procedura di verifica di anomalia condotta sull’offerta di Dussmann; ii) in caso di accertata anomalia dell’offerta di Markas, all’esito del rinnovando procedimento di verifica, eseguire la verifica dell’anomalia sull’offerta di Global Service; iii) in caso di accertamento di anomalia delle offerte di Markas e Global Service, a rinnovare la procedura di gara».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il servizio di refezione scolastica per anomalia dell’offerta, aggiudicazione alla seconda classificata e successivi atti della verifica di anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, risultata inizialmente prima classificata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e del nido d’infanzia, ha impugnato l’esclusione disposta dal Comune all’esito della verifica di anomalia dell’offerta, nonché l’aggiudicazione alla seconda classificata. Ha dedotto, in particolare, l’incompetenza del RUP, sostenendo che questi avrebbe svolto valutazioni riservate alla commissione giudicatrice; la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; l’irragionevolezza, l’illogicità e l’erroneità del giudizio di anomalia; l’erronea valutazione del monte ore e dei costi relativi ai materiali di consumo e di pulizia. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la dichiarazione di inefficacia e il subentro, nonché l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o, in subordine, la rinnovazione della verifica di anomalia. Con motivi aggiunti ha impugnato la chiusura della verifica di anomalia svolta sull’offerta dell’aggiudicataria, deducendo la violazione della parità di trattamento e chiedendo, in subordine, l’esclusione delle offerte delle altre concorrenti e la riedizione della gara. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione, mentre il Comune e l’aggiudicataria hanno sostenuto l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la verifica di anomalia abbia ad oggetto la complessiva sostenibilità economica, serietà e affidabilità dell’offerta in vista della corretta esecuzione dell’appalto e costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per macroscopica illogicità, abnormità o evidenti errori di fatto. Il RUP era competente a svolgere tale verifica: la disciplina che limita le attività del RUP prive di carattere valutativo riguarda la valutazione comparativa delle offerte riservata alla commissione, ma non impedisce al RUP di esaminare l’anomalia, anche con riferimento all’adeguatezza del monte ore nei servizi. Nel caso concreto, il giudizio di anomalia era fondato sull’incongruenza tra monte ore settimanale e annuo indicato dalla ricorrente, insufficiente a coprire l’intera durata del servizio per le scuole dell’infanzia e il nido, nonché su ulteriori criticità organizzative relative ai tempi e alle attività da svolgere. Tali elementi erano stati sottoposti al contraddittorio procedimentale e non risultavano affetti da manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento. L’inadeguatezza del monte ore costituiva autonomo e sufficiente fondamento dell’esclusione, sicché il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure. La legittima esclusione della ricorrente ha comportato l’improcedibilità dei motivi aggiunti: l’impresa esclusa non conserva un interesse qualificato, neppure strumentale, a contestare l’aggiudicazione o a ottenere la riedizione della gara. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in pari misura in favore dell’aggiudicataria; nulla sulle spese nei confronti della Provincia e della terza classificata non costituita.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; il giudice lo considera non riservato alla commissione giudicatrice e compatibile con la valutazione svolta dal RUP.
art. 93 d.lgs. 36/2023
Riguarda le attribuzioni della commissione giudicatrice, riferite alla valutazione comparativa della qualità delle offerte, senza escludere la competenza del RUP nella verifica di anomalia.
art. 7, lett. e), Allegato I.2 d.lgs. 36/2023
in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice
La disposizione riguarda l’attività di valutazione dell’offerta da parte della commissione e non preclude al RUP la verifica dell’anomalia, che ha funzione diversa e riguarda la congruità e sostenibilità complessiva dell’offerta.
art. 122 c.p.a.
Richiamato per la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda di subentro nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del contratto.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell’offerta mira ad accertare, in modo complessivo e sintetico, la sostenibilità economica, la serietà e l’affidabilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; essa non costituisce una nuova valutazione comparativa delle offerte.
- Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può svolgere la verifica di anomalia anche quando la commissione giudicatrice abbia già valutato l’offerta tecnica, poiché la valutazione comparativa della qualità dell’offerta e il giudizio assoluto sulla sua concreta sostenibilità perseguono funzioni diverse.
- Nei servizi, la verifica di anomalia può comprendere l’accertamento dell’adeguatezza del monte ore indicato dall’operatore economico rispetto alla durata, all’organizzazione e alle attività richieste dal capitolato, anche se tale elemento non sia predeterminato dalla lex specialis come autonoma causa di esclusione.
- Il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della corretta percezione dei fatti e della coerenza logica della valutazione, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria autonoma valutazione a quella dell’amministrazione.
- La legittima esclusione di un concorrente priva lo stesso dell’interesse, anche strumentale, a contestare l’aggiudicazione ad altro operatore o a chiedere la riedizione della gara, poiché l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non gli procurerebbe alcuna utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →