Cassazione Civile, Sentenza n. 9594/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 15 legge fall., 107, comma primo, del d.P.R. n. 1229/1959 e degli artt. 143-145 cod. proc. civ., lamentando l'illegittimità della notificazione dell'istanza di fallimento. In particolare sosteneva che, trovata chiusa la sede legale, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere accertamenti più accurati (ricerche effettive di una diversa sede o reperimento del legale rappresentante) prima di procedere al deposito dell'atto nella casa comunale, altrimenti si determina una disparità di trattamento del debitore rispetto alle notificazioni ordinarie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato procedibile (il deposito è stato ritenuto tempestivo in ragione della presa in carico del plico all'ufficio postale il 10 luglio 2018) e, sul merito, è stato rigettato. La Corte ha affermato che per le notificazioni in materia fallimentare si applica una disciplina speciale e semplificata (art. 15 l.f., terzo comma, novellato dalla legge n. 221/2012): priorità alla PEC, poi notificazione presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, e infine, in caso di irreperibilità, deposito dell'atto nella casa comunale. Ne consegue che l'ufficiale giudiziario non è tenuto a cercare una "diversa sede effettiva" oltre l'accesso alla sede risultante dal registro e al controllo della sua reperibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 15 legge fall.
terzo comma (novellato dalla legge n. 221/2012)
Introduce una disciplina speciale per la notificazione del ricorso per fallimento: prima PEC, se non possibile notifica presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, e, in caso di irreperibilità, deposito nella casa comunale. Tale disciplina è distinta e prevalente rispetto alle regole ordinarie del codice di rito.
art. 369 cod. proc. civ.
termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione
Ai fini del computo del termine, quando il ricorrente utilizza il servizio postale, rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale (data di presa in carico) e non la successiva data di arrivo a destinazione.
art. 145 cod. proc. civ.
notificazioni a persona giuridica
Non impone all'ufficiale giudiziario l'obbligo di ricercare una diversa sede effettiva della società oltre la sede risultante dal registro; non contrasta con la disciplina speciale prevista per il procedimento concorsuale.
art. 16 d.l. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009
obbligo di dotarsi di indirizzo PEC
L'obbligo per l'imprenditore di avere PEC e l'obbligatorietà dell'indicazione della sede legale nel Registro delle Imprese costituiscono meccanismi volti a garantire la conoscibilità e adeguata tutela del diritto di difesa nel procedimento concorsuale.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Applicato nella determinazione dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente in caso di rigetto, come previsto dalla normativa integrativa richiamata.
artt. 143-145 cod. proc. civ.
disciplinano notificazioni a persona fisica e giuridica
Richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che per il procedimento fallimentare opera la disciplina speciale di cui all'art. 15 l.f., che esclude l'applicazione integrale delle regole ordinarie di cui a tali articoli quando sia prevista la procedura semplificata.
Massime di principio
- In materia di procedure concorsuali (ricorso per dichiarazione di fallimento) si applica una disciplina speciale di notificazione: prima PEC, poi sede legale risultante dal Registro delle Imprese, infine deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità; non si applicano automaticamente tutte le formalità delle notificazioni ordinarie.
- L'ufficiale giudiziario non è tenuto a effettuare ricerche estese o a individuare una "sede effettiva" diversa da quella risultante dal Registro delle Imprese prima di procedere al deposito comunale, salvo elementi specifici che provino l'esistenza di una sede alternativa.
- L'obbligo per l'imprenditore di dotarsi di PEC e la pubblicità del Registro delle Imprese sono considerati sufficienti a garantire la conoscibilità dell'avvio del procedimento concorsuale e dunque il diritto di difesa del debitore.
- Quando il ricorrente usa il servizio postale, la data rilevante ai fini del termine processuale è quella di consegna/presa in carico del plico all'ufficio postale (con idonea documentazione), non la data di arrivo a destinazione.
- In assenza di violazioni della procedura speciale di notificazione, le eccezioni circa l'insufficienza degli accertamenti dell'ufficiale giudiziario sono destinate a essere rigettate; il ricorrente può essere condannato alle spese e al contributo unificato.
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