Ordinanza n. 122/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 453/2026, resa tra le parti, previa sospensiva, resa nel giudizio n. 2004/2025 R.G., avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento n. 14028 del 26.6.2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Aci Bonaccorsi ha rilasciato alla ricorrente la voltura dell’autorizzazione del 21.11.2022, avente validità fino al 21.11.2025, e contestualmente denegato la possibilità di rinnovo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 453/2026, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di voltura dell’autorizzazione e di diniego del rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. La controversia riguarda il provvedimento con cui il Comune di Aci Bonaccorsi ha rilasciato alla società la voltura dell’autorizzazione del 21 novembre 2022, valida fino al 21 novembre 2025, negando contestualmente la possibilità di rinnovo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a riferire che le doglianze non risultano assistite dal fumus boni iuris.
La decisione
In sede cautelare, il CGARS ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR, ritenendo, a un sommario esame, che le doglianze dell’appello non fossero sorrette dal prescritto fumus boni iuris, anche alla luce delle statuizioni della sentenza impugnata e della giurisprudenza ritenuta costante. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa e autonoma del periculum in mora. La società appellante è stata condannata al pagamento di 1.000 euro in favore del Comune costituito; pertanto, la motivazione relativa alla compensazione delle spese non coincide con il dispositivo, che dispone la condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza di sospensione della sentenza è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado deve essere negata quando, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi d’appello non appaiano assistiti da fumus boni iuris.
- Il giudice cautelare può fondare la valutazione del fumus anche sulle motivazioni della sentenza impugnata e sull’orientamento giurisprudenziale ritenuto costante.
Come è indicizzato
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