Sentenza n. 1289/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 490/2023 pubblicata il 12/12/2023, notificata in forma esecutiva in data 27/12/2023, con il conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Albanese Luana dell’importo di € 1.000,00, Accordino Maria dell’importo di € 2.000,00, Monticone Lorena Luigina dell’importo di € 2.000,00 e Meloni Maria Grazia dell’importo di € 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione lavoro, n. 490/2023, relativa all'accredito delle somme dovute sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 490/2023, notificata in forma esecutiva al Ministero il 27 dicembre 2023, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla Carta elettronica del docente di euro 1.000 per una ricorrente, euro 2.000 per una seconda, euro 2.000 per una terza ed euro 1.000 per la quarta, con riferimento agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto il 12 febbraio 2026, dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era prodotto in copia conforme, era stato notificato al Ministero e l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione entro il termine dilatorio previsto dalla legge. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti le somme liquidate dal giudice civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sia perché la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia, sia perché ricorrevano altre ragioni ostative, individuate nella complessità del procedimento, nella mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta del docente, nelle difficoltà operative dell'amministrazione e nella natura non essenziale, ma meramente eventuale e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, ma la penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete e quando siano state disposte altre misure esecutive, come la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente non è automatica: oltre alla manifesta iniquità, rilevano le ulteriori ragioni ostative connesse, tra l'altro, alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
eventuale quote non riportata nel testo
Il ricorso per l'ottemperanza è stato ritenuto tempestivamente proponibile poiché, alla data della sua proposizione, era decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese liquidate sono state distratte in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri per la liquidazione del compenso professionale sono stati applicati con la riduzione prevista dalla disposizione, oltre a ulteriori riduzioni motivate dalla serialità della controversia e dalle difficoltà operative dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legale per l'adempimento, quando l'omessa esecuzione non sia specificamente contestata.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta rappresenti una misura adeguata e sussistano concrete ragioni ostative, anche legate alla complessità organizzativa dell'adempimento, al contenzioso seriale e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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