Cassazione Penale, Ordinanza n. 04976/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per i reati contestati in continuazione e in concorso. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non indicava quali specifici elementi della motivazione di merito fossero erronei o illogici, né consentiva alla Corte di legittimità di individuare puntualmente i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha articolato critiche concrete e specifiche. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base della contestazione della continuazione tra i reati contestati.
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati.
art. 494 c.p.
indicata tra le fattispecie oggetto della conferma di condanna.
art. 477 c.p.
indicata tra le fattispecie oggetto della conferma di condanna.
art. 482 c.p.
indicata tra le fattispecie oggetto della conferma di condanna.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e determinati: la mera deduzione di un vizio di motivazione, senza indicare gli effettivi passaggi della decisione censurati e le ragioni concrete dell'errore, non è sufficiente.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato e il ricorso è inammissibile.
- Quando la motivazione della decisione di merito è logicamente corretta e il ricorso non offre elementi concreti di critica, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità per genericità del motivo.
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