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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12806/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto violazione degli artt. 56 e 624-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di furto. L'argomentazione difensiva si fondava sul costante monitoraggio della polizia giudiziaria durante l'azione furtiva: gli agenti avrebbero seguito gli autori senza mai perdere di vista la refurtiva, impedendo quindi all'agente di conseguire una autonoma ed effettiva disponibilità della cosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva ritenuto Paolo Cannizzaro colpevole di furto consumato (concorso in furto) e aveva disposto l'arresto in flagranza. La Cassazione ha ritenuto che, nonostante il servizio di osservazione della polizia, gli imputati avevano effettivamente caricato gli elettrodomestici su autovetture e si erano allontanati, acquisendo una piena, autonoma ed effettiva disponibilità dei beni anche se per breve tempo; il rischio di dispersione del bene era concreto e solo l'intervento successivo degli agenti ha impedito la definitiva consumazione non già annullando il possesso acquisito. Perciò la fattispecie è consumata. Ricorso rigettato e condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo: il reato rimane tentato se non è stato conseguito l'effetto tipico per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; nel caso concreto la Corte valuta che l'effetto (impossessamento autonomo) è stato comunque conseguito.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto (e sue circostanze): la condotta è stata qualificata come furto consumato in ragione del conseguimento di autonoma disponibilità della cosa sottratta.

  • Sez. Un. n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva ... impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo

    Principio secondo cui il controllo diretto o la vigilanza continuativa del soggetto passivo (es. vigilanza di un supermercato) può impedire la consumazione e lasciare la condotta allo stadio del tentativo; la Corte di Cassazione ha però chiarito che il principio è applicabile solo quando la vigilanza escluda concretamente il pericolo di definitiva dispersione.

  • Sez. V, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi)

    Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva

    Conferma che anche un possesso momentaneo ma autonomo integra la consumazione del furto.

  • Sez. V, n. 7704 del 05/05/1993 (Gallo)

    Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia

    Anche l'esercizio di un potere momentaneo sulla cosa, prima dell'abbandono per l'intervento di terzi, è compatibile con la consumazione.

  • Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018

    Ribadisce che l'osservazione o l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine non impediscono di per sé la consumazione se l'agente ha già acquisito la disponibilità della cosa.

  • Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 (Reina)

    Dirimente sul fatto che fintanto che la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore e costui sia in grado di recuperarla, la condotta può degradare a mero tentativo; utilizzata come riferimento per distinguere i casi in cui la vigilanza del soggetto passivo neutralizza il rischio di perdita della cosa.

Massime di principio

  • La distinzione tra furto consumato e tentativo si fonda sulla acquisizione di una "piena, autonoma ed effettiva disponibilità" della cosa da parte dell'agente: se esiste anche un possesso momentaneo ma autonomo, il reato è consumato.
  • Il mero monitoraggio dalle forze dell'ordine non trasforma automaticamente la condotta in tentativo: rileva se, nonostante il monitoraggio, l'agente abbia comunque potuto allontanarsi con la refurtiva o realizzare un concreto rischio di definitiva dispersione del bene.
  • Il paradigma Prevete (furto in supermercato) resta applicabile quando la vigilanza del soggetto passivo o del personale di controllo è tale da escludere ex ante ogni concreto rischio di dispersione della cosa; se tale vigilanza manca o non è continua, il tentativo non è configurabile.
  • Fattori pratici da valutare in casi analoghi: luogo del furto (abitazione, supermercato, luogo pubblico), modalità di sottrazione, possibilità di allontanamento con la refurtiva, presenza e natura del controllo esercitato dal soggetto offeso o dalle forze dell'ordine, e momento in cui è stato acquisito il possesso.
  • Per difendere efficacemente una tesi di tentativo occorre dimostrare che le cautele del soggetto passivo hanno reso impossibile il conseguimento di autonoma disponibilità della cosa: sorveglianza continua, immediata capacità di intervento e impossibilità dallo spostamento della cosa al di fuori della sfera di controllo.

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