Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11970/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva a) dell’atto dispositivo n. 87 del 6 novembre 2025 con cui la Stazione Appaltante ha disposto, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l’aggiudicazione efficace della procedura di affidamento finalizzata all’acquisto, fornitura e installazione di un sistema di video rappresentazione presso la C.O.S.M. (Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima) e la sala C.N.I.S.M. (Centrale Nazionale Interministeriale di Sorveglianza Marittima) del Comando in Capo della Squadra Navale in favore della Controinteressata; b) della comunicazione prot. n. 0012076 del 6 novembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, l’intervenuta aggiudicazione efficace della gara in favore della Controinteressata; c) del provvedimento prot. n. 0013179 del 3 dicembre 2025, con cui la Marina Militare ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione formulata in data 23 novembre 2025 dalla Ricorrente; d) di tutti i verbali di gara e, in particolare, del processo verbale n. 74 del 4 luglio 2025 e del processo verbale n. 86 del 22 luglio 2025, nonché di tutti gli ordini di servizio, ivi compresi quelli non eventualmente pubblicati e/o resi noti; e) del disciplinare di gara, nella misura in cui lo stesso dovesse interpretarsi nel senso di prevedere la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, in tutte le sue forme, al fine di integrare/completare l’offerta economica dell’operatore economico; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli ora indicati, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la determina di indizione della procedura di gara; PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente stipulato nelle more tra Marina Militare e Impianti; E PER LA CONDANNA della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dalla Ricorrente in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa202515527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace di una procedura aperta per l'acquisto, la fornitura e l'installazione di un sistema di video rappresentazione, unitamente agli atti di gara e al diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 101 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e dei principi di par condicio, immodificabilità dell'offerta, buon andamento, imparzialità e autovincolo, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento, sostenendo che l'aggiudicataria avesse inizialmente omesso informazioni sulla composizione del prezzo e che la stazione appaltante avesse illegittimamente utilizzato il soccorso istruttorio per integrare l'offerta economica, anche mediante l'inserimento di nuove sottovoci. Con il secondo motivo ha contestato la parzialità e incompletezza dell'offerta dell'aggiudicataria rispetto alle specifiche tecniche, in particolare per la mancata indicazione dell'impianto di illuminazione, delle postazioni workstation e dell'installazione dei sistemi VTC. Con il terzo motivo ha censurato il diniego di annullamento in autotutela, sia in via derivata dall'illegittimità dell'aggiudicazione, sia per difetto di motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Sul primo motivo, il TAR ha ritenuto che il documento sulla composizione del prezzo avesse funzione conoscitiva e chiarificatrice, strumentale all'eventuale verifica di anomalia, senza costituire parte integrante dell'espressione dell'offerta economica, determinata dal prezzo complessivo offerto. L'aggiudicataria aveva già presentato un documento contenente l'articolazione delle attività, i costi della manodopera e gli oneri aziendali; i chiarimenti successivi avevano aggiunto elementi esplicativi e giustificativi senza modificare né il prezzo totale né gli importi delle singole fasi. Pertanto, la richiesta della stazione appaltante è stata ricondotta all'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 ed è stata ritenuta legittima. Il Collegio ha inoltre affermato che il soccorso istruttorio, esteso dal codice a ogni carenza, omissione o irregolarità della documentazione con il solo limite dell'immutabilità sostanziale dell'offerta, ha natura imperativa e prevale su eventuali clausole della lex specialis che prevedano l'esclusione automatica per carenze documentali sanabili. Sul secondo motivo, l'offerta complessiva, esaminata nella sua componente tecnica ed economica, comprendeva le opere relative all'impianto di illuminazione, alle workstation e ai sistemi VTC, ricomprese nel prezzo a corpo e nelle macrovoci del documento di dettaglio. Sul terzo motivo, il diniego di autotutela è stato ritenuto legittimo: l'esercizio dell'autotutela è discrezionale e non doveroso, sicché l'amministrazione può limitarsi a confermare sostanzialmente il provvedimento contestato esprimendo l'assenza di ragioni per avviare un procedimento di secondo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.500,00 di spese in favore del Ministero della Difesa, con compensazione nei rapporti con le altre amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato… I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

    Consente chiarimenti successivi anche sugli allegati dell'offerta, purché non venga modificato il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica o economica.

  • art. 101, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento del dovere di soccorso istruttorio per integrare, regolarizzare o esibire documentazione mancante o incompleta.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia costituisce un subprocedimento successivo, da attivare in presenza di concreti dubbi sull'attendibilità dell'offerta; le informazioni preventive sulla composizione del prezzo hanno funzione conoscitiva e non sostituiscono tale verifica.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

    Il TAR rileva il possibile restringimento dell'ambito delle nullità rispetto alla disciplina previgente, ma non decide definitivamente la questione perché respinge il motivo sulla base dell'applicazione dell'art. 101.

  • art. 90, comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento della comunicazione dell'aggiudicazione efficace alla ricorrente.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione ai principi generali della contrattualistica pubblica e al limite dell'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del diniego di autotutela, censura ritenuta infondata.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie liquidate a favore del Ministero della Difesa.

Massime di principio

  • I chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 sono legittimi quando riguardano informazioni integrative o chiarificatrici contenute negli allegati dell'offerta e non alterano il prezzo complessivo, gli importi delle singole fasi o altro elemento sostanziale dell'offerta.
  • Il documento preventivo sulla composizione del prezzo, se destinato a consentire approfondimenti conoscitivi o l'eventuale verifica dell'anomalia, non coincide necessariamente con l'atto di espressione dell'offerta economica: la sua integrazione può essere ammessa mediante chiarimenti, purché l'offerta già presentata sia determinata e resti invariata.
  • La verifica dell'anomalia appartiene a un segmento procedimentale successivo alla presentazione e alla valutazione delle offerte e deve essere attivata in presenza di concreti dubbi di anomalia; le informazioni preventive sulla composizione del prezzo non sostituiscono il subprocedimento disciplinato dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 ha natura imperativa e prevale sulle clausole della lex specialis che impongano l'esclusione automatica per carenze documentali sanabili, fermo il limite dell'immodificabilità del contenuto sostanziale dell'offerta.
  • La completezza di un'offerta economica a corpo deve essere accertata considerando unitariamente l'offerta tecnica, l'offerta economica e i relativi allegati; una prestazione può risultare inclusa nel prezzo complessivo anche se non è esposta in una voce economica autonoma, quando sia chiaramente prevista nella proposta tecnica e riconducibile alle macrovoci di costo.
  • L'esercizio dell'autotutela decisoria è discrezionale e non doveroso; l'amministrazione, a fronte di un'istanza di annullamento, può legittimamente ritenere insussistenti ragioni per avviare il procedimento di secondo grado mediante una motivazione coerente con la conferma sostanziale dell'atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSoccorso istruttorioAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.