Sentenza del 29/11/2016 n. 849 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Sanzioni - Responsabilità del professionista incaricato - Buona fede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria nei confronti del contribuente non può essere mantenuta quando la violazione è esclusivamente imputabile al professionista incaricato. L'Agenzia delle Entrate può irrogare le sanzioni al contribuente soltanto se dimostra l'esistenza di un rapporto fraudolento o di una condotta collusiva tra contribuente e professionista. In mancanza di tale prova, prevale la buona fede del contribuente e le sanzioni non sono dovute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'applicazione di sanzioni tributarie derivanti da violazioni commesse esclusivamente dal professionista incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Ha sostenuto di aver agito in buona fede e di non poter essere punito per un inadempimento non a lui imputabile, in assenza di una partecipazione consapevole o fraudolenta.
Norme richiamate
Principio di colpevolezza in materia di sanzioni tributarie
La sanzione tributaria richiede che la violazione sia imputabile al soggetto sanzionato almeno a titolo di dolo o colpa. Il contribuente non risponde automaticamente delle violazioni commesse dal professionista incaricato, se dimostra di aver agito diligentemente e in buona fede.
Principio di buona fede e affidamento del contribuente
Il contribuente che affida regolarmente a un professionista la trasmissione delle dichiarazioni può invocare la propria buona fede quando l'omissione o l'errore dipende esclusivamente dal professionista e non emergono elementi di consapevole partecipazione alla violazione.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non rende automaticamente il contribuente responsabile delle violazioni commesse dal professionista stesso.
- Per evitare le sanzioni, il contribuente deve poter dimostrare di aver conferito l'incarico, fornito le informazioni necessarie e adottato una condotta diligente e non fraudolenta.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, oltre alla violazione, anche la responsabilità del contribuente o un rapporto fraudolento e collusivo con il professionista.
- La semplice colpa professionale del commercialista, non accompagnata da partecipazione o consapevolezza del contribuente, non è sufficiente a giustificare l'irrogazione della sanzione al contribuente.
- È opportuno conservare incarichi, ricevute di consegna della documentazione, copie delle dichiarazioni, ricevute telematiche e comunicazioni con il professionista, così da dimostrare la propria diligenza in caso di contestazione.
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