Sentenza n. 11469/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; del D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e decreto dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali in caso di pagamento integrale. Il Collegio aveva inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità, sia per il mancato deposito tempestivo dell'atto di costituzione ai sensi dell'art. 48 c.p.a., sia per difetto di giurisdizione sulle censure riguardanti la quantificazione regionale degli oneri, ritenuta riconducibile a un diritto soggettivo di natura patrimoniale. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile e la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha superato la questione di inammissibilità relativa al deposito tardivo riconoscendo l'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. In assenza di un formale riconoscimento regionale dell'avvenuto pagamento, ma sulla base della richiesta della ricorrente, del principio dispositivo e dell'analogia con la disciplina sopravvenuta, ha ritenuto sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disciplina sopravvenuta consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta e collega a tale definizione l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giudiziarie.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale fonte degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta in relazione agli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.
art. 48 c.p.a.
Il Collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità per il mancato deposito dell'atto di costituzione in giudizio entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, ma ha superato la questione mediante il riconoscimento dell'errore scusabile.
art. 37 c.p.a.
Ha consentito il riconoscimento dell'errore scusabile e il superamento della questione di tardività del deposito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base normativa della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale ulteriore fondamento della declaratoria di improcedibilità e della regolazione delle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, anche in assenza di un formale atto amministrativo di riconoscimento dell'adempimento, la parte ricorrente rappresenti in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione e la fattispecie sia riconducibile, per analogia, a una disciplina sopravvenuta che definisce l'obbligazione controversa.
- Il riconoscimento dell'errore scusabile può consentire di superare una causa di possibile inammissibilità connessa al tardivo deposito dell'atto di costituzione, quando le circostanze concrete giustifichino l'inosservanza del termine processuale.
- In applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata sulla base della posizione processuale espressa dal ricorrente, anche quando non sia intervenuto il formale accertamento amministrativo previsto dalla disciplina sostanziale sopravvenuta.
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