Sentenza n. 1979/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 3 settembre 2026 della richiesta di aspettativa per frequentare il corso di formazione della Polizia di Stato per allievi vice ispettori, previsto dal 7 settembre 2026 al 23 settembre 2027
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato ammesso al corso di formazione conseguente al concorso per 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato e aveva chiesto di essere collocato in aspettativa per la durata del corso, propedeutico all’eventuale immissione nel ruolo di vice ispettore. L’amministrazione aveva negato l’istanza ritenendo che la disciplina speciale invocata non si applicasse ai Carabinieri e che l’aspettativa dovesse essere valutata secondo le regole dell’ordinamento militare per motivi privati, non concedibile per la durata superiore a un anno e incompatibile con le esigenze di servizio. Il ricorrente ha dedotto: l’elusione del giudicato formatosi in un precedente contenzioso analogo; la violazione dell’art. 18 del bando e degli artt. 28 l. n. 668/1986 e 59 l. n. 121/1981, nonché eccesso di potere; l’erronea applicazione degli artt. 884, 894 e 901 del codice dell’ordinamento militare, con travisamento dei fatti e contrasto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha escluso che il ricorrente potesse invocare effetti di giudicato dalla precedente controversia relativa a un soggetto diverso: oltre a non essere stata documentata una sentenza irrevocabile, mancava l’identità delle parti. Ha però ritenuto condivisibili i precedenti favorevoli su casi analoghi e ha accolto le censure sostanziali. L’art. 28 l. n. 668/1986, riprodotto dall’art. 18 del bando, prevede una speciale aspettativa per la frequenza di corsi di formazione della Polizia di Stato e si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: rilevano la loro qualificazione normativa come forza di polizia e le funzioni svolte, non la distinzione nominalistica fra «Arma» e «Corpo». La disciplina speciale prevale sulle disposizioni generali del codice dell’ordinamento militare in materia di aspettativa; quest’ultimo non ha espressamente escluso l’applicazione della norma speciale e non sussiste incompatibilità tra le discipline. La frequenza del corso non equivale all’assunzione di un diverso impiego, che presuppone il superamento del corso e la scelta di lasciare il precedente servizio; il trattamento economico previsto per il corso sostituisce, e non si aggiunge, a quello dell’amministrazione di appartenenza. Negare il beneficio ai Carabinieri sulla sola base della denominazione dell’istituzione produrrebbe un’irragionevole disparità di trattamento, con rischio di contrasto con l’art. 3 Cost. Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Spese compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 668
L’art. 18 del bando di concorso per il corso cui il ricorrente è stato ammesso riproduce, nella sostanza, l’art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668 che stabilisce che “l’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.
La disposizione introduce una speciale aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato e si applica agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in quanto forza di polizia, senza che la denominazione di «Arma» anziché «Corpo» possa escluderne l’applicazione.
art. 59 l. 1° aprile 1981, n. 121
Né può sostenersi che la circostanza di ricevere un trattamento economico per la durata del corso determinerebbe una incompatibilità con la condizione di militare dato che si tratta di un trattamento la cui erogazione è prevista dall’articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e che evidentemente esso non si aggiunge ma si sostituisce a quello a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Il trattamento economico previsto durante il corso non è incompatibile con lo status militare, poiché sostituisce il trattamento a carico dell’amministrazione di appartenenza anziché cumularsi con esso.
art. 16 l. 1° aprile 1981, n. 121
La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.
La qualificazione legislativa dell’Arma dei Carabinieri come forza di polizia ne comporta la riconducibilità alla disciplina speciale dell’aspettativa, a prescindere dalla sua denominazione di Arma e dal suo ordinamento militare.
art. 155 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.
La qualificazione dell’Arma come forza militare di polizia conferma che essa rientra nell’ambito della disciplina speciale, benché costituisca un’Arma e non un Corpo di polizia.
art. 884 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Una volta stabilito che l’articolo 28 introduce una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla polizia di Stato in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia e che l’applicazione di questa disciplina agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri non è esplicitamente esclusa dal C.O.M. ed è con essa compatibile, la conclusione che se ne deve trarre è che il collocamento in aspettativa del ricorrente costituiva nella fattispecie un atto dovuto.
La disciplina generale del codice dell’ordinamento militare non esclude né rende incompatibile la speciale aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione; pertanto essa non impedisce il collocamento in aspettativa.
art. 894 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Una volta stabilito che l’articolo 28 introduce una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla polizia di Stato in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia e che l’applicazione di questa disciplina agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri non è esplicitamente esclusa dal C.O.M. ed è con essa compatibile, la conclusione che se ne deve trarre è che il collocamento in aspettativa del ricorrente costituiva nella fattispecie un atto dovuto.
Le disposizioni generali del codice dell’ordinamento militare non derogano alla speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza del corso, che resta applicabile in assenza di un’espressa esclusione o di un’incompatibilità effettiva.
art. 901 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Una volta stabilito che l’articolo 28 introduce una speciale ipotesi di aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla polizia di Stato in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia e che l’applicazione di questa disciplina agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri non è esplicitamente esclusa dal C.O.M. ed è con essa compatibile, la conclusione che se ne deve trarre è che il collocamento in aspettativa del ricorrente costituiva nella fattispecie un atto dovuto.
La richiesta non va trattata come ordinaria aspettativa per motivi privati subordinata ai limiti e alle esigenze di servizio previsti dalla disciplina generale, quando è finalizzata alla frequenza del corso cui si applica la norma speciale.
art. 3 Cost.
In sintesi, a fronte di una amministrazione che si determina arrestandosi al dato nominalistico della disposizione (Arma o Corpo), si ritiene maggiormente consona una soluzione che si focalizzi sul dato funzionale-sostanziale del pacifico comune svolgimento di funzioni di polizia; diversamente opinando si finirebbe per dare luogo ad effetti di arbitraria disparità di trattamento con oggettivo rischio di contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
L’esclusione del personale dell’Arma, fondata soltanto sulla distinzione nominalistica tra Arma e Corpo nonostante la comune natura funzionale di polizia, determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento.
art. 60 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La speciale aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla Polizia di Stato si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, qualificata dalla legge come forza di polizia; la distinzione nominalistica tra «Arma» e «Corpo» non è sufficiente a escludere il beneficio.
- La disciplina speciale dell’aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione prevale sulla disciplina generale dell’ordinamento militare, se quest’ultima non esclude espressamente la sua applicazione e non sussiste un’effettiva incompatibilità tra le disposizioni.
- La sola frequenza del corso propedeutico all’accesso nella Polizia di Stato non costituisce assunzione di un diverso impiego: l’eventuale passaggio dipende dal superamento del corso e dalla successiva scelta dell’interessato.
- Il trattamento economico previsto per la frequenza del corso non è incompatibile con lo status militare quando sostituisce, senza cumularsi, il trattamento a carico dell’amministrazione di appartenenza.
- Una pronuncia resa in un giudizio analogo promosso da un soggetto diverso non produce effetti di giudicato nei confronti di chi non era parte; può tuttavia essere richiamata come precedente giurisprudenziale.
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