Cassazione Penale, Ordinanza n. 31052/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma e la condanna dell'imputato permane.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla presenza di armi, deducendo come unico motivo l'omessa declaratoria di improcedibilità del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Secondo la difesa, il processo d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per decorso del termine di durata massima. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'appello era stato proposto entro il 31 dicembre 2024 e che, per effetto della disciplina transitoria dell'art. 2 della l. n. 134 del 2021, ai giudizi così introdotti si applicano termini più lunghi: tre anni per l'appello e un anno e sei mesi per la cassazione. Poiché la sentenza di secondo grado era stata pronunciata il 14 gennaio 2026, il termine triennale non risultava ancora decorso.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi contestate.
art. 4 l. 110/1975
Norma richiamata quale ulteriore contestazione penale relativa alle armi.
art. 344-bis c.p.p.
Disciplina l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha escluso che il termine fosse decorso.
art. 2 l. 27 settembre 2021, n. 134
"Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione"
La disciplina transitoria si applica ai procedimenti in cui l'impugnazione sia stata proposta entro il 31 dicembre 2024, con conseguente termine di tre anni per l'appello e di un anno e sei mesi per la cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, ai fini dell'improcedibilità in appello si applica la disciplina transitoria che estende a tre anni il termine di durata massima del giudizio di secondo grado.
- La verifica dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. deve essere compiuta tenendo conto della disciplina transitoria applicabile ratione temporis; se, alla data della decisione impugnata, il termine non è decorso, la relativa doglianza è infondata.
- La deduzione in cassazione di un'omessa declaratoria di improcedibilità è manifestamente infondata quando dagli atti risulta che il giudizio di appello si è concluso entro il termine massimo applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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