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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18469/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentativo di furto (merce per euro 94,35) in relazione al metodo di determinazione della pena. Contestava che il giudice di primo grado avesse adottato il "metodo diretto/sintetico" anziché il "metodo bifasico": secondo la difesa si doveva prima individuare la pena per il delitto consumato e poi applicare la diminuzione per il tentativo (art. 56 c.p.), con motivazione chiara sul rapporto tra pena base scelta e riduzione applicata; inoltre si deduceva omissione di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo l'uso, da parte del giudice di merito, sia del metodo "diretto" sia di quello "bifasico" per la determinazione della pena nel delitto tentato, purché venga rispettato il vincolo di contenimento della diminuzione (da un a due terzi) e sia fornita una motivazione sufficiente sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Nel caso concreto la pena applicata (mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 134 di multa) è risultata compatibile con la gamma edittale e adeguatamente motivata. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la questione della mancata querela alla luce della riforma (c.d. "Cartabia") e della giurisprudenza di legittimità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (c.d. riforma Cartabia)

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto (art. 624 c.p.), rendendolo in molti casi procedibile a querela; la Corte riconosce la retroattività temperata delle nuove disposizioni tramite le norme transitorie (art. 85 comma 1) ma dichiara che la sopravvenuta procedibilità a querela non può rimuovere l'inammissibilità formale di un ricorso in Cassazione.

  • art. 624 cod. pen. (terzo comma, novellato)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze, di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

    La Corte segnala la modifica del regime di procedibilità che può incidere sui procedimenti pendenti, ma precisa che l'eventuale mancata querela non incide sull'esito di un ricorso inammissibile.

  • art. 56 c.p.

    Prevede la diminuzione di pena per il tentativo (contenuta tra un terzo e la metà o tra i due terzi e la metà a seconda del testo). La Corte richiede che, se il giudice sceglie un metodo piuttosto che l'altro, sia motivato il contenimento della diminuzione nella misura prescritta.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Stabiliscono i criteri e i limiti per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti nella determinazione della pena concreta (obbligo motivazionale).

  • art. 546 c.p.p.

    Riferimento normativo collegato all'obbligo motivazionale in sede di determinazione della pena in appello; citato a sostegno dell'importanza della motivazione sul calcolo della pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbliga il giudice a rilevare le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, ma la Corte sottolinea che tale obbligo opera solo dopo positivo scrutinio dell'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di poteri d'ufficio della Corte di Cassazione; usato per spiegare la portata dei poteri di rilevare cause estintive o di non punibilità.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sulla formalizzazione del giudicato e sugli effetti dell'impugnazione non consentita; la giurisprudenza distingue il giudicato formale da quello sostanziale.

  • Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce lo sviluppo dell'iter volto ad accertare la procedibilità a querela; la sentenza pone limiti all'applicazione dell'obbligo di rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità quando l'impugnazione è inammissibile.

  • Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Richiamata per il principio che l'art. 129 c.p.p. non prevale sulle regole di ammissibilità dell'impugnazione: il giudice di legittimità non può estendere i poteri cognitivi oltre i limiti dell'impugnazione stessa.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013; Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016; Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019)

    Consolidata indicazione della Corte che entrambe le modalità di calcolo della pena per il delitto tentato (metodo diretto/sintetico e metodo bifasico) sono ammissibili, purché la scelta sia motivata e la diminuzione sia compresa nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Per il delitto tentato, il giudice puo' determinare la pena sia con il metodo "diretto/sintetico" sia con il "metodo bifasico"; entrambe le modalita' sono ammissibili a condizione che la diminuzione per il tentativo sia rispettata e la scelta sia adeguatamente motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando il giudice adotta il metodo bifasico deve indicare chiaramente la pena che sarebbe stata applicata per il delitto consumato e poi la riduzione operata per il tentativo; se usa il metodo diretto deve comunque rendere comprensibile, nella motivazione, la misura e il criterio di riduzione applicati.
  • Se la pena in concreto si colloca in una fascia bassa della media edittale, l'onere motivazionale del giudice e' meno gravoso ma non nullo: bisogna comunque richiamare gli elementi rilevanti e il criterio di congruità rispetto agli artt. 132-133 c.p.
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende il furto procedibile a querela (Riforma Cartabia) puo' trovare applicazione retroattiva con le cautele delle disposizioni transitorie, ma nei casi di ricorso dichiarato inammissibile la Corte di legittimità non è tenuta ad avviare l'iter volto ad accertare la procedibilità a querela; l'ammissibilità dell'impugnazione resta preliminare.
  • Le questioni di procedibilità a querela possono essere decisive in fase esecutiva o per la revoca della sentenza solo se l'impugnazione è ammissibile; l'inosservanza delle regole di forma o dei termini processuali che rende il ricorso inammissibile priva il giudice supremo del potere di esame pieno della vicenda.

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