Cassazione Penale, Sentenza n. 34012/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Trani, con sentenza del 14 novembre 2023, a due anni di reclusione per calunnia commessa il 21 dicembre 2015, con riconoscimento della recidiva infraquinquennale e giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche; la Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna e le statuizioni civili. Nel ricorso contro la sentenza d’appello, indicata nella parte introduttiva come del 27 novembre 2025, l’imputata ha dedotto: 1) violazione dell’art. 99 c.p., per carenza di motivazione sulla recidiva e sulla persistente pericolosità sociale, lamentando che la Corte d’appello si fosse limitata a richiamare un precedente per violazione di sigilli del 2012 senza valutare adeguatamente la sua rilevanza; 2) violazione dell’art. 157 c.p., sostenendo che, esclusa la recidiva, il reato sarebbe prescritto dal 21 agosto 2023, tenuto conto di una sospensione di sessanta giorni intervenuta nel primo grado. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari. Ha precisato che, se la recidiva infraquinquennale è riconosciuta, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi e aumentato della metà, oltre alla sospensione di sessanta giorni conseguente al rinvio dell’udienza del 9 maggio 2023, scadrebbe il 21 maggio 2027. Ha però ritenuto insufficiente la motivazione d’appello sulla recidiva: a fronte di uno specifico motivo d’impugnazione, il richiamo generico ai precedenti risultanti dal casellario non spiegava la maggiore pericolosità dell’imputata. La recidiva infraquinquennale non richiede un collegamento tra il precedente e il nuovo reato, ma esige una valutazione motivata della maggiore pericolosità, calibrata, tra l’altro, sull’intervallo tra condanna irrevocabile e nuovo fatto, sulla natura esecutiva della condanna e sulle statuizioni accessorie. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio; la questione della prescrizione dipende dalla valutazione della recidiva.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La verifica della sussistenza della maggiore pericolosità sociale connessa alla presenza della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo
La recidiva facoltativa richiede una motivazione adeguata, sia quando viene riconosciuta sia quando viene esclusa; la valutazione deve riguardare la maggiore pericolosità e la capacità della nuova condotta di rivelare una maggiore capacità a delinquere.
art. 157 c.p.
la sussistenza della recidiva infraquinquennale, il cui effetto è configurabile anche nel caso in cui siano applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, come nel caso in esame, comporta che il termine di prescrizione massima del reato di calunnia ascritto all'imputata, si potrebbe verificare solo alla data del 21 maggio 2027 poiché al termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) va aggiunto l'aumento della metà oltre la sospensione, per giorni sessanta, a seguito di rinvio dell'udienza del 9 maggio 2023.
Nel caso deciso, la recidiva infraquinquennale produce l’aumento del termine massimo di prescrizione anche quando le attenuanti generiche siano ritenute equivalenti; al termine massimo di sette anni e sei mesi si aggiungono l’aumento della metà e i sessanta giorni di sospensione.
Massime di principio
- In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente tanto il riconoscimento quanto l’esclusione della circostanza, dando conto della valutazione sulla maggiore pericolosità del soggetto.
- La recidiva infraquinquennale non presuppone che il nuovo reato sia collegato a quello oggetto della precedente condanna; tale requisito di omogeneità è riferito dalla decisione alla recidiva specifica.
- La motivazione sulla recidiva infraquinquennale deve valutare concretamente la maggiore pericolosità derivante dalla precedente condanna, considerando anche l’intervallo temporale tra condanna irrevocabile e nuovo fatto, la natura esecutiva della condanna e le statuizioni accessorie. Il mero richiamo ai precedenti penali non è sufficiente quando la questione sia stata specificamente dedotta.
- La recidiva infraquinquennale può incidere sul termine massimo di prescrizione anche in presenza di attenuanti generiche equivalenti; la verifica della prescrizione deve quindi tenere conto del relativo aumento e degli eventuali periodi di sospensione.
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